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art. 28 DPR 164/56

May 18 2004 at 9:16 AM
Help 

Innanzi tutto voglio farvi i più sinceri complimenti per il vostro forum.
Vorrei porvi un annoso problema sul quale tanto si si è dibattutto per conoscere la vostra preziosa opinione.
Il contenuto dell'art. 28,nella parte che riguarda la possibilità di istallare il ponte a sbalzo, sembra consentire una caduta verso il vuoto da un'altezza pari a quella di un solaio e quindi ben oltre i 2 metri dell'art.16.
Questa osservazione ha generato una serie di interpretazione da parte degli addetti ai lavori, tra le quali la seguente:
" L'art. 28 è l'unico articolo che dà prescrizioni nelle opere in cemento armato; poichè nelle opere di carpenteria con situazioni di pericolo di caduta verso l'esterno consente altezze di caduta almeno fino a 3 metri è sottinteso che tale altezza di caduta sia consentita anche nelle altre operazioni di carpenteria con situazioni di caduta verso l'interno.
Quindi nella realizzazione di solai con carpenteria parziale non è necessario prendere precauzioni contro la caduta verso l'interno nelle aperture del solaio in costruzione.
Vorrei sapere cosa ne pensate.

 
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caduta dall'alto

May 18 2004, 10:12 AM 

Sogno o son desto? In trent'anni di attività nel campo della sicurezza sul lavoro non ho mai sentito parlare che sia ammessa una caduta dall'alto, indipendentemente dall'altezza di caduta. Non c'è interpretazione che tenga! Altrimenti è meglio che ce ne andiamo tutti a pescare.

 
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Help

caduta dall'alto

May 18 2004, 11:13 AM 

Caro Ds premesso che sono assolutamente in sintonia con te, allora mi dici come interpreti l'art. 28 del DPR 164/56 e quali accorgimenti si possono adottare per la caduta verso l'interno durante la realizzazione della carpenteria in un solaio con elementi prefabbricati ( travetti e predalles) e della posa in opera degli elementi prefabbricati e dei laterizi?
Un grazie anticipato

 
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Re: art. 28 DPR 164/56

May 18 2004, 11:02 AM 

prima di andare tutti a pescare, come giustamente consiglia ds, che qui la giornata lo ispira proprio, mi permetterei di copiaincollare l'art.28 in questione:
"Art. 28
(Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio)
Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m. 1,20.
Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo.
Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.
In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante."

Orbene, e qui mi manca proprio che non ci sia la possibilità di sottolineare o "corsivare" o grassettare, io dire che c'è un articolo che parla proprio dei ponti a sbalzo. che è il 25 dello stesso decreto, e che pure copioncollo:
"Art. 25
(Ponti a sbalzo)
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a rigorosi criteri tecnici e ne garantisca la solidità e la stabilità.
In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme:
1) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
2) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
3) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
4) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
5) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento."

E alla fine di tutto questo, c'è persino l'art. 29, che ad ogni buon conto pure copioincollo:
"Art. 29
(Andatoie e passerelle)
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m. 1,20, se destinate al trasporto di materiali.
La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede."

Ecco, se ora help gentilmente ci dice da dove diamine hanno preso il fatto che si può cadere da 3 metri, gliene sono grata, perchè nel DPR 164 non ne trovo traccia.

Nofer


 
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Help

caduta dall'alto

May 18 2004, 11:39 AM 

Cara Nofer, premesso anche con te che concordo sull'impossibilità di ammettere una caduta dall'alto superiore a mt. 2, rimane il fatto che tale interpretazione è assolutamente verosimile.
In pratica si basa sul fatto che il 1° comma dell'art. 28 ( al quale una letta l'avevo già data anche prima del tuo copiaincolla) ammette , nella costruzione di strutture in conglomerato cementizio, quando non si PROVVEDE ( e non quando NON SI PUO') alla realizzazione da terra di un "ponteggio" ( a protezione della caduta verso l'esterno)
prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, si deve sistemare IN CORRISPONDENZA DEL PIANO RAGGIUNTO ( quindi ALMENO 3 mt.. sotto la testa del pilastro in costruzione per il sostegno del solaio successivo), un ponte a sbalzo.......omissis.
Questo viene interpretato come ammissione da parte del legislatore che in questo particolare caso ( realizzazione di opere in cemento armato) di una caduta dalla testa del pilastro al solaio sottostante ( dove è sistemato il ponte a sbalzo).
Questo per analogia viene interpretato come possibile anche ( nel caso specifico) per la caduta verso l'interno del fabbricato essendo il solaio sottostante alla stessa altezza del ponte a sbalzo.
Non so se sono riuscito ad essere chiaro , comunque vorrei come chiesto già a ds oltre al tuo parere anche una tua proposta di soluzione operativa nei casi prospettati
grazie
P.S. gli articoli di legge li abbiamo già

 
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giuliano d

caduta dall'alto

May 18 2004, 12:02 PM 

A me sembra che l'art. 16 del DPR 164/56, non ammetta deroghe.Quindi la caduta da un dislivello maggiore di 2 metri deve essere SEMPRE e comunque impedita.
Per l'interpretazione dell'art. 28 nel senso che dice ds, è vero l'ho sentita anch'io, ma è solo una interpretazione che non è mai stata (per quanto ne so io) accettata dagli Organi di vigilanza.
Nel caso delle costruzioni in c.a. esistono le reti per lavorare all'interno del perimetro (vedi Circolare 13 del Gennaio 1982), mentre per l'esterno, se non puoi fare altro, gli addetti useranno le cinture di sicurezza vincolate a funi di trattenuta.
I ponti a sbalzo, secondo me, in questo caso assolvono alla funzione della mantovana.

 
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Re: caduta dall'alto

May 18 2004, 12:18 PM 

carissimo help, non dubito che gli articoli fossero già di dominio, se non pubblico, almeno tuo di certo
Tuttavia, è sulla "interpretazione", che mi trovo perplessa anche io.
Mi è capitato di vedere situazioni simili a quelle da te descritte, in occasione di costruzione di palazzi per l'esattezza, e in una di queste era in cantiere anche signore di Ispettorato, che ha messo una multissima bruttissima perchè non c'erano parapetti e fermapiedi verso l'interno: e non c'è stato verso di spiegargli che il getto sarebbe stato altrimenti quasi impossibile! Ha detto "quasi, non è sufficiente".
Prescindendo dal fatto che ci si può fare molto male anche cadendo da 75 cm (per esempio, da un tavolo/scrivania), non riesco a vedere il nesso.
Mettiamo che davvero un operaio si trovi a dover lavorare in condizioni come descritte, vorrà dire che in quel caso indosserà una di quelle imbragature (costosucce anzichè no)con il riavvolgimento e il blocco tipo cintura di sicurezza.
Tanto, per il criterio della prevenzione e dell'attuazione di tutte le misure tecnicamente possibili.
Da lì, a dire che è ammessa la caduta, mi sembra ne passi.
Diciamo, volendo, che possono verificarsi condizioni operative che non consentono l'applicazione di determinate soluzioni di prevenzione collettiva, e in questo caso -personalmente- ritengo subentrino le misure di prevenzione strettamente individuale.
Il tutto, beninteso, im linea di diritto, oltre che di principio.
Poi... che dirti? L'interpretazione di cui riferisci mi sembra uno stravolgimento di quello che viene di solito definito "lo spirito del Legislatore", anche se supportabile con acrobazie (queste sì! ) linguistiche.
Magari, io ragiono "al femminile" (che, come dico io, equivale a banale, lapalissiano, scontato, da mamma di famiglia etc.), e non è così che funziona, ma per naturali tendenze biologiche non mi riesce in altro modo!
Piuttosto, i maschietti che ne pensano? (a parte ds, che si è già espresso)
Nofer

 
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Adrov

Re: art. 28 DPR 164/56

May 18 2004, 3:21 PM 

Anch’io avevo dei dubbi sull’interpretazione di questo articolo, non riuscivo a collegarlo con l’art. 16.
A forza di leggerlo e rileggerlo sono arrivato alla seguente soluzione, che sottopongo all’attenzione degli esperti del forum.

La soluzione, a mio avviso, si ha leggendolo bene, ad un certo punto dice: “…, prima di iniziare l’erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, …”.

La situazione in cantiere è questa:
- siamo su un solaio, a più di due metri di altezza, e devono essere eretti i pilastri perimetrali;
- per qualche motivo non abbiamo montato l’impalcatura da terra;
- se non c’è l’impalcatura allora vuol dire che abbiamo montato dei parapetti sul bordo dei solaio (art. 16 DPR 164/56 e art. 27 DPR 547/55).

In questa situazione i lavoratori sono protetti contro le cadute finché sono all’interno del solaio, ma a rischio di caduta nel vuoto non appena si apprestano ad effettuare la casseratura dei pilastri PERIMETRALI, in quanto probabilmente devono effettuare lavorazioni vicino al perimetro su scale o su cavalletti per poter fare il getto a tre metri di altezza dal livello del solaio, con pericolo di caduta nel vuoto fuori del solaio stesso, anche se sono presenti i parapetti.
La soluzione che dà l’art. 28 è quella di sistemare sul piano raggiunto un regolare ponte di sicurezza a sbalzo (cos’è un regolare ponte a sbalzo lo stabilisce l’art. 25) avente larghezza utile di almeno un metro e venti.
In questo modo l’eventuale caduta dalla scala o dal cavalletto verso l’esterno del solaio sarebbe fermata del ponte a sbalzo.
La funzione del sotto ponte (art. 27) viene svolta dal ponte a sbalzo costruito nel solaio sottostante.

Quindi ci vogliono due ponti a sbalzo costruiti come stabilito dall’art. 25, ma larghi almeno un metro e venti (l’art. 25 prevede larghezza massima un metro e venti).

Che ne dite?

Resto in attesa di commenti

Saluti

 
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Help

caduta dall'alto

May 18 2004, 3:43 PM 

La tua teoria conferma quindi che è ammessa la caduta fino al solaio sottostante ( o al ponte a sbalzo che sta alla stessa quota) posto a circa 3 mt dalla testa del pilastro perimetrale ?
Se si quindi si può operare per l'approntamento di un solaio a casseratura parziale senza approntare alcuna protezione
Siamo sicuri ????

 
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Adrov

Re: art. 28 DPR 164/56

May 18 2004, 3:55 PM 

No, non è possibile sarire sul pilastro a tre metri di altezza senza protezioni.

Voglio dire che i lavori si possono fare stando su una scala (con tutte le considerazioni sull'uso delle scale, vedi altro post) o con un ponte su cavalletto (art. 51): fino a due metri è possibile senza parapetto, oltre solo con parapetto.

Ciao

 
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Adrov

Errore

May 18 2004, 4:29 PM 

Opss ...

... salire ...
sul pilastro

confido sul moderatore per la correzione dell'errore.

Colgo l'occasione per ringraziare l'ing. Zago per il suo encomiabile lavoro.

Saluti

 
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Adrov

Re: art. 28 DPR 164/56

May 20 2004, 11:24 AM 

Tutti taciono, . . . rimango ancora in attesa di commenti.

Non pensavo di aver dato una risposta così "tremenda" da non meritare almeno un cenno si assenso o dissenso.

...

attendo ...

Ciao a tutti.

 
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Stilo

Re: art. 28 DPR 164/56

May 20 2004, 12:17 PM 

Di norma, chi tace acconsente.

 
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Current Topic - art. 28 DPR 164/56
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