Un attività (ad esempio un panificio, pizzeria o stoccaggio di pneumatici), può redigere una autocertificazione della valutazione del rumore in cui il datore dice che il livello è costantemente al di sotto degli 80 db?
Io solitamente le faccio fare da un tecnico abilitato per essere sicuri, ma laddove l'azienda potesse risparmiare....La cosa mi è stata chiest e quindi vorrei un parere.
Ho una risposta in testa, ma non voglio suggerirla per vedere se qualcuno la pensa come me.
Ciao
Assolutamente NO.
Il livello di pressione acustica nei luoghi di lavoro deve essere misurato per poter effettuare la valutazione del rischio legato al rumore.
Come è stato già detto, il D.Lgs.277/91 non prevede alcun "tecnico abilitato", pertanto se il datore di lavoro "per risparmiare" vuole comprare un fonometro di classe 1 o affittarlo e soprattutto vuole spendere tempo a studiare la legislazione in materia e quant'altro necessario per effettuare da se la valutazione, può farlo benissimo.
Saluti
P.S. In un panificio credo sia difficile che il "rumore" sia al di sotto di 80 dB(A) - comunque vanno valutati i livelli di esposizione personale dei lavoratori.
"Art. 40
(Valutazione del rischio)
1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11, comma 6.
2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana, supera il valore di cui all'art. 42, la valutazione comprende una misurazione effettuata nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VI."
Dunque, la valutazione è a cura e responsabilità del DdL. E necessita di conforto da parte di personale competente ( con misure fonometriche) qualora il DdL stimi un livello di esposizione superiore a 80 dB.A che giustappunto sarebbe "il valore di cui all'art.42".
Ma prendendo questa decisione effettua già una "valutazione del rischio"!!!
Può non effettuare (assumendonese le eventuali responsabilità, me se, ad esempio, sono in ufficio non ho problemi a prendermele!!!) le "valutazioni strumentali.
Come al solito le risposte dei partecipanti al forum sono eccezionali; in particolare poi gugvib ti ha ricordato, qualora ce ne fosse il bisogno, che la responsabilità di tutto ricade sul Ddl. Lui può evitare di fare una valutazione del rumore dicendo che va tutto bene, ma se per caso un giorno passa uno dell'ASL oppure qualche dipendente lo denuncia perchè gli si è abbassato l'udito.... cavoli suoi (specie se si trova davanti a Guariniello). Fra le altre cose pure il medico competente potrebbe dire la sua.... o forse neanche le visite sono state fatte? Ti ricordo infine che bisogna pensare anche alla eliminazione della polvere di farina, perchè uò dar luogo a diversi problemi qualora essa sia presente in gran quantità nell'aria
Come noto, il Dlgs 277/91 ammette la possibilità di effettuare la valutazione del rischio rumore e senza ricorrere a misurazioni quando il datore di lavoro ritenga fondatamente che il Livello di Esposizione Personale (LEP) di tutti i suoi lavoratori sia contenuto entro gli 80 dB.
Per cui secondo me dipende dall'attività e basta. (il panificio ce l'ha il medico e gli ho fatto fare la valutazione de lrumore)
Per un'attività di semplice stoccaggio pneumatici il ddl può benissimo evitare di fare misurazioni.
Vero, su può evitare di fare la fonometria in casi in cui palesemente il livello è < 80 dB(A). Esempi: uffici, studio dentistico... sul sito ISPESL trovi una guida alla valutazione del rumore nei cui allegati sono riportati alcuni esempi tipici di casi con < 80 dB(A).
Questo non esime il DDL dal fare la valutazione (suo obbligo e sua pertinenza), semplicemente lo esime dall'allegare una relazione tecnica, di pertinenza di persona competente e basata su fonometria.
Sempre sul sito ISPESL trovi, in fondo alla guida di cui sopra, fac-simile di redazione di simile valutazione.
come gia discusso in precdenza su altri topic relativi allo stesso argomento, mi piace sottolineare, per completezza, che il DLgs 277/91 prevede che la valutazione del rumore (senza alcun riferimento alla determinazione strumentale) venga effettuata in ogni caso da personale competente. La stessa autocertificazione non è contemplata dal decreto, ma è consolidata prassi (purtroppo). Difatti nelle linee guida dell'ISPESL, nei casi di esposizione inferiore a 80 dB(A), il modello di "autocertificazione" allegato, prevede la consulenza di personale competente (ed in questo caso non è più autocertificazione, ma una vera e propria valutazione dell'esposizione, anche se non necessariamente strumentale), e una sentenza passata in giudicato afferma che il Ddl non può sostituire la sua valutazione a quella del personale competente.
Chiaramente la figura del personale competente non è mai stata definita, tuttavia....
Buongiorno.
Come si acquisisce la qualifica di tecnico competente in acustica?
Sto seguendo il corso di Acustica Tecnica tenuto presso la facoltà di ingegneria di Padova ma non credo sia sufficiente per qualificarsi come tale.
Mi date indicazioni cortesemente??
GRazie. Rudi
Ursamaior, ho l'impressione che diciamo la stessa cosa, ma essedo pignolo vorrei precisare che il "rapporto di valutazione del rumore" è di competenza del legale rappresentante (datore di lavoro). Lui e solo lui la firma (beh, la firma anche il RLS che prende visione ...). Nel redifere questo rapporto, che in genere si abbrevia con valutazione del rumore, ma che di fatto è un rapporto che prende atto della valutazione, il legale rappresentante allega eventuali documenti a supporto dei risultati da lui raggiunti. Di solito allega una relazione tecnica redatta dal personale competente. Ma per casi in cui palesemente si ha < 80 dB(A), si può fare a meno della relazione tecnica. Pertanto il legale rappresentante redige il rapporto, specifica come è giunto alla conclusione che siamo nel caso di < 80 dB(A) (risultati bibliografici, parere personale competente, misurazioni in situazioni analoghe...) e la chiude lì. Certo è che, e qui mi collego a quanto dicevi, è sempre bene che il datore di lavoro citi l'opinione di qualcuno competente, che magari non fa le misure e non redige alcuna relazione, ma gli conferma che le sue conclusioni sono corrette.
Il discorso è ormai chiarito.
Il tecnico competente credo tranquillamente possa essere un ingegnere iscritto all'albo bla bla bla, che supporti o prepari la valutazione di cui si diceva e che il DDL dovrà solo firmare. Prassi che credo si segua in molte zone.
Anche io solo per puntualizzare.
La valutazione strumentale del rumore non è un allegato (con tale nome si intende normalmente qualcosa di eventualmente opzionale), ma nei casi in cui essa è obbligatoria è parte integrante della valutazione del rumore (l'art. 40 comma 2 DLgs 277/91 afferma che la valutazione "comprende" la misurazione).
Cmq, ritornando alla autocertificazione, lo stesso art. 40 comma 3 afferma che "la valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente". Non si fa alcun riferimento alla parola strumentale. Dunque qualunque valutazione del rumore deve essere affidata dal DdL a personale competente (qualora lo stesso DdL non possa arrogarsi tale ruolo).
Dunque "non è sempre bene" che il DdL citi l'opinione di una persona competente, ma è obbligatorio e tassativo.
Per ciò che concerne la figura del personale competente (da distinguere dal tecnico competente), è opportuno che questi sia qualcuno di comprovata esperienza, pena la culpa in eligendo. Pertanto sarebbe meglio che questi fosse un tecnico competente (io per esempio non lo sono: sono il primo caso di pubblicità occulta in negativo) o che sia in grado di fornire un curriculum dal quale si evinca la sua esperienza sul campo.
Baci a tutti
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 10 del 06/02/2003
2003/10/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Mooooooooooooooolto interessante.
Riporto qualche stralcio. Devo ancora capirla bene.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini della presente direttiva, i parametri fisici utilizzati quali indicatori del rischio sono definiti nel modo seguente:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata con frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)re.20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3, paragrafo 6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3, paragrafo 6 (nota 2).
Art. 3 - Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l'azione
1. Ai fini della presente direttiva i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l'azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco sono fissati a:
a) Valori limite di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (1) rispettivamente;
b) Valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione: LEX,8h = 85 dB(A)e ppeak = 140 Pa (2) rispettivamente;
c) Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione: LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (3) rispettivamente.