ciao weare
ti posto due interessanti articoli (che magari hai gia' letto!) che sono presenti nella sezione "In primo piano" di sicurezzaonline:
http://www.sicurezzaonline.it/primop/ppmac/ppmacdoc/626459/lingui626459.htm
http://www.sicurezzaonline.it/primop/ppmac/ppmacdoc/staart/staartmacatt.htm
mi ricordo di aver visto nel passato piu' di qualche sentenza della corte di cassazione che si era espressa sull'argomento macchine
non disponendo al momento di una raccolta giurisprudenziale cospicua in materia spero che qualcuno possa pero' darti ancora una mano a riguardo ... la discussione che si puo' aprire e' molto interessante
io per intanto ti riporto questa sentenza qua sotto
ciao e buona domenica
sandro
1.1 Il fatto In provincia di Udine un operaio riporta lesioni alle mani (giudicate guaribili in più di quaranta giorni), utilizzando una pressa non conforme alle disposizione del DPR 547/55. Il pubblico ministero cita in giudizio per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) le seguenti persone: - legale rappresentante dell’azienda che ha costruito la pressa; - legale rappresentante dell’azienda che ha venduto la pressa; - datore di lavoro della vittima.
1.2 La Pretura e la Corte di Appello
Il Pretore di Udine (sentenza del 23/5/88) condanna tutti gli imputati, ai sensi dell’art. 590 c.p.
Il costruttore ed il venditore della macchina presentano ricorso presso la Corte di Appello di Trieste, che conferma la sentenza del Pretore (1/12/94).
1.3 La Corte di Cassazione
Il costruttore della macchina ricorre per Cassazione, contro la sentenza della Corte di Appello, adducendo i seguenti motivi:
1. la responsabilità del costruttore (venditore) di una macchina non conforme alla normativa antinfortunistica cessa nel momento in cui la macchina viene consegnata al datore di lavoro (che ha l’obbligo di applicare i prescritti dispositivi di sicurezza, se mancanti);
2. sul libretto di istruzioni della macchina era presente una specifica “delega”, con la quale il costruttore affidava al datore di lavoro il compito di installare i presidi antinfortunistici previsti dal DPR 547/55;
3. la macchina poteva essere adibita a molteplici usi e pertanto non sarebbe stato facile, per il costruttore, individuare le protezioni atte a renderla sicura per qualunque modalità di utilizzo.
La Cassazione (sentenza del 20/10/95) respinge il ricorso e conferma la condanna, sulla base delle seguenti considerazioni:
1. l’uso, da parte del datore di lavoro, di una macchina non conforme alla normativa antinfortunistica, non esonera il costruttore (ed il venditore) dalle responsabilità connesse con un infortunio sulla macchina;
2. il datore di lavoro ha l’obbligo di installare i dispositivi di protezione sulle macchine che ne siano carenti, ma tale obbligo si cumula e non esclude quello (rigorosamente affermato dall’articolo 7 del DPR 547/55) di non costruire macchine non conformi al decreto stesso; quest’ultimo obbligo non può certo essere aggirato mediante “deleghe” inserite nel libretto di istruzioni della macchina;
3. il fatto che la macchina sia adibita a molteplici usi, non esonera il costruttore dall’obbligo di munirla degli accorgimenti previsti dalla legge, per ogni tipo di lavoro a cui può essere adibita.
2. Sentenza per esteso
In nome del popolo italiano la Corte Suprema di Cassazione - sezione IV penale - ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da Rossi avverso la sentenza - 1-12-1994 n. 716 della Corte d’Appello di Trieste.
Fatto - Diritto
Bianchi e Rossi sono stati chiamati a rispondere di questi reati:
artt. 113 c.p., 7 e 390 D.P.R: n. 547 del 1955, perché, in cooperazione colposa tra loro, il Bianchi in qualità di presidente e legale rappresentante della Alfa spa, società costruttrice della pressa piegatrice modello xxx, e il Rossi in qualità di amm.re unico e legale rappresentante della Beta spa, società che commercializzava la predetta macchina, rispettivamente costruivano e vendevano alla Gamma snc in data 1.6.1978, la pressa piegatrice sopra descritta, non rispondente alle norme di sicurezza perché sprovvista di ripari e dispositivi atti ad evitare che le mani del lavoratore venissero offese dal punzone o da altri organi lavoratori;
artt. 113 e 590, 3 comma, c.p., perché, in cooperazione colposa tra loro, nelle qualità indicate nel capo d’imputazione precedente, per colpa e per violazione della norma antinfortunistica sopra indicata, cagionavano a un lavoratore della s.n.c. Gamma, che, lavorando alla pressa si infortunava, lesioni colpose alla mano sinistra, con malattia superiore ai 40 gg. ed indebolimento permanente dell’organo della prensione.
Il Pretore di Udine, con sentenza del 16.3.1994, ha prosciolto gli imputati dalla contravvenzione perché estinta per amnistia e li ha dichiarati invece colpevoli del reato loro ascritto, condannandoli, con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, a pena ritenuta di giustizia.
Su appello del Bianchi e del Rossi, la Corte di Trieste ha, con la sentenza indicata in epigrafe, confermato quella del Pretore.
Il fatto, nei suoi estremi essenziali, risulta dal capo di imputazione. La Corte di merito, in particolare, osserva: “Il fatto che la macchina in esame fosse adibita a molteplici usi non esime né il fabbricante né il costruttore dall’obbligo di munire tale macchina di tutti gli accorgimenti previsti dalla legge per ogni tipo di lavoro che la stessa è in grado di eseguire di volta in volta”. “Il richiamato art. 115 del DPR 547-55, del resto, non menziona alcun motivo di esenzione dagli obbligo previsti dalla legge”. E ancora: “Non corrisponde al vero ... che la delega all’utilizzatore della macchina di munire la stessa dei necessari ripari assolvesse da ogni obbligo il venditore, stabilendosi, invece, un nuovo obbligo a carico del primo, permanendo, però, quello preesistente, in capo al secondo”.
Ricorre adesso per cassazione il (solo) Rossi. Egli denuncia, con un primo motivo di impugnazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale (sostiene che la responsabilità del costruttore o venditore o installatore di macchine operatrici, non in regola con le norme di prevenzione degli infortuni, viene a cessare nel momento in cui le macchine sono messe a disposizione del datore di lavoro e che il datore subentra nell’obbligo di applicare i prescritti dispositivi di sicurezza).
Con un secondo motivo, poi, denuncia erronea valutazione delle prove, sostenendo che è perfettamente normale, in capo all’utilizzatore, di dover provvedere ad applicare i dispositivi di sicurezza e che in effetti come risulta dalla sentenza di primo grado, ciò avvenne, per la macchina de qua, successivamente al sinistro (si sottolinea anche che come risulta dal libretto di istruzioni della macchina vi era una delega da parte della ditta costruttrice al datore di lavoro per l’installazione dei presidi antinfortunistici di cui al DPR n. 547 del 1955).
Il ricorso è però infondato. Il primo motivo d’impugnazione, invero, non tiene conto del fatto che, superando precedenti contrasti giurisprudenziali, questa Suprema Corte, con un insegnamento da cui questo collegio non ha motivo per discostarsi, ha stabilito che l’utilizzazione di una macchina o di un impianto non conforme alla normativa antinfortunistica, da parte dell’imprenditore, non fa venir meno il rapporto di causalità fra l’infortunio e la condotta di chi ha costruito, venduto o ceduto la macchina o realizzato l’impianto, giacché la messa in funzione della macchina o dell’impianto medesimo da parte dell’imprenditore, senza ovviare alla carenza, costituisce una causa sopravvenuta che non può rientrare tra quelle che, per lo art. 41, 2 comma, c.p., fanno venir meno il rapporto tra la precedente causa e l’evento.
Ma pure il secondo motivo è privo di consistenza. Non vi è dubbio infatti che l’obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici, faccia carico anche agli acquirenti della macchine, i quali le mettano a disposizioni dei propri dipendenti, ma tale obbligo non esclude quello (rigorosamente affermato dal 1 comma dell’art. 7 DPR. n. 547 del 1955) di non costruire, vendere, noleggiare e concedere in uso macchine, parti di macchine ecc. che non siano rispondenti alle norme del predetto DPR (viene fatta eccezione per il contratto di locazione finanziaria; si veda il 2 comma del menzionato art. 7, aggiunto dalla legge 2.5.1983, n. 178); e il divieto posto dal 1 comma dell’art. 7 anzidetto non può certo essere superato con deleghe di carattere generale, inserite nel libretto di istruzioni dalla singola macchina.
Correttamente poi osserva la sentenza impugnata (v. sopra) che la circostanza che una macchina sia adibita a molteplici usi non esonera né il fabbricante né il costruttore dall’obbligo di munirla di tutti gli accorgimenti previsti dalla legge per ogni tipo di lavoro che la medesima è in grado di eseguire di volta in volta. In definitiva: il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente va condannato a pagare le spese processuali.
Si ritiene anche equo condannarlo a versare, alla Cassa della Ammende, la somma di un milione di lire.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare L. 1.000.000 (un milione) alla Cassa delle Ammende. Roma, 20 ottobre 1995. Depositata in cancelleria, 5 gennaio 1996.