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Direttiva Macchine

May 23 2004 at 11:55 AM
 

Mi piacerebbe avere un commento organico rispetto alla porzione della valutazione dei rischi relativa alle “Macchine” e “Attrezzature di lavoro”.

1) Con “Macchina” intendo un soggetto così come definito dall’art.1 commi 1 e 5 del DPR 459/1996, Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Tutte le macchine messe in servizio dopo il 21 settembre 1996 devono rispondere ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES); è il fabbricante stesso che ne dà presunzione, tramite la marcatura CE sulla macchina stessa e il rilascio della Dichiarazione di Conformità (per i componenti di sicurezza, solo la Dichiarazione di Conformità). Ora, dovendo valutare la sicurezza della macchina nel senso più ampio, sicuramente si dovrà operare come segue (copio una frazione di un commento passato di Lino): “è necessario verificare che l'interazione tra uno o più operatori e la macchina-attrezzatura di lavoro non sia tale da alterare negativamente il livello di rischio atteso. In altre parole, si deve andare a verificare cosa succede durante l'espletamento dei principali compiti che la mansione comporta nell'utilizzo della macchina e devono essere individuati i rischi e le conseguenti misure preventive e protettive di tipo organizzativo e procedurale, necessarie per mantenere alto il livello di affidabilità”. E qui sono d’accordo. Diversi ospiti del forum però, oltre a questa sacrosanta considerazione, ne proponevano un’altra, e cioè: “Il fatto che una "Attrezzatura di Lavoro" sia una Macchina che il costruttore ha marcato CE (in quanto secondo lui rispondente ai Requisiti Essenziali di Sicurezza [RES] previsti nel Decreto Presidente Repubblica n. 459 del 24.07.1996), deve essere valutato dal DdL al momento della scelta. La marcatura CE però non esonera il DdL dal valutare se l'Attrezzatura di Lavoro è provvista dei RES”. Ecco, questi mi appare scorretto; il DdL (ovvero il tecnico incaricato) secondo voi deve valutare addirittura i RES? A me pare che un tale approccio sopravvaluti in molti casi la competenza del tecnico e del DdL (il costruttore alla fine dei conti fa solo quello nella vita, costruire macchine che dovrebbero essere rispondenti alla legge), e rende totalmente inutile la marcatura (tanto sono tenuto a tifare la valutazione delle prestazioni di sicurezza della macchina). Mentre concordo con la valutazione delle condizioni al contorno e di utilizzo della macchina stessa, oltre che sugli aspetti non presi in considerazione dalla Direttiva Macchine. A tal proposito vi riporto un commento alla Direttiva stessa.

“In realtà l'ambiente (vale a dire la salute delle persone che si trovano nei dintorni) non é trattato nella direttiva, così come non lo sono le prestazioni e l’affidabilità della macchina.
Tutto ciò che non é disciplinato dalla presente direttiva o da altre norme comunitarie può essere oggetto di misure nazionali (entro i limiti previsti dall'articolo‚36 del trattato) o professionali (marchio di qualità, ecc.), senza violare la direttiva.”

2) Per le Macchine con messa in servizio antecedente al 21 settembre 1996 vale lo stesso discorso relativo alle modalità di utilizzo delle stesse; ma in questo caso tale valutazione deve essere preceduta da una verifica di conformità alla legislazione previgente (DPR 547/1955 in primis).
Un utente (Marco) scriveva: “il DdL non deve limitare il suo intervento ai rischi dovuti all'utilizzo dell'Attrezzatura di Lavoro […]; certo che la prima analisi deve essere fatta sulle caratteristiche costruttive prima ancora che sull'eventuale impiego.”
Questa considerazione però mi sembra abbia una falla dal punto di vista logico, perché anche per le macchine ante 21/09/1996 dovrei ritenere soddisfatta la legislazione in materia di sicurezza da parte del costruttore.

3) Auto-smentisco quanto sopra scritto riportando questa sentenza (ma tutta la giurisprudenza è così orientata):
Sentenza n° 31467 del 20/09/2002 Cass. Pen., sez. IV
Massima
Nel momento in cui il datore di lavoro acquista una macchina e la pone a disposizione dei lavoratori egli è obbligato ad assicurare la resistenza e l'idoneità della stessa in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro; egli può ritenersi esonerato da responsabilità - ove vizi di costruzione, attribuibili al costruttore, pregiudichino la resistenza e l'idoneità della macchina sino a farla assurgere a fonte di danno per le persone - soltanto se abbia appositamente accertato che il costruttore (e l'eventuale, diverso, venditore) ha sottoposto la macchina ai penetranti controlli che la tecnica e l'esperienza consentono, non potendosi invece limitare ad addurre di aver acquistato la macchina facendo affidamento sull'osservanza da parte del costruttore, delle regole della migliore esperienza e della migliore tecnica.

Le ultime due righe smentiscono proprio quanto ho sopra scritto; non posso fare affidamento a priori sul costruttore, devo verificare che abbia fatto “penetranti controlli”; all’atto pratico mi sembra si possa dire quindi che se la macchina è ante 21/09/1996 li deve fare il DdL questi controlli, se è post invece è sufficiente la Dichiarazione di Conformità (ribadisco, fermo restando l’obbligo di valutare tutti i rischi che esulano dai RES della Direttiva).

Tutti i commenti sono GRADITISSIMI.

Buon Lavoro! Weareblind.

 
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AuthorReply
Marzio

Re: Direttiva Macchine

May 23 2004, 12:31 PM 

Innanzi tutto io distinguerei tra macchine elencate in allegato IV alla direttiva e macchine non elencate. Quelle elencate di sicuro sono state sottoposte ad una verifica approfondita. Le altre, quelle cioè per le quali vale una sorta di autocertificazione da parte del fabbricante... beh in quelle qualche verifica la farei, se non altro per constatare l'assenza di vizi talmente palesi da rendere impossibile un loro utilizzo in sicurezza (l'ultima che ho visto era una calandratrice che aveva le funi di emergenza così distanti dalla zona di lavoro che l'operatore era costretto ad attraversarle, la penultima era un macinatore per chips di legno del quale si poteva aprire il carter - regolarmente interbloccato - ma non temporizzato; in sostanza si accedeva ad una parte che non era più in tensione ma che continuava a girare a 300 g/min per inerzia... potrei continuare...)

Io personalmente verifico sempre se sono presenti vizi palesi, ma di certo non vado a creare un fascicolo tecnico per ogni macchina che deve analizzare...

Ciao

Marzio

 
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sandro

sentenza cassazione

May 23 2004, 12:33 PM 

ciao weare

ti posto due interessanti articoli (che magari hai gia' letto!) che sono presenti nella sezione "In primo piano" di sicurezzaonline:

http://www.sicurezzaonline.it/primop/ppmac/ppmacdoc/626459/lingui626459.htm

http://www.sicurezzaonline.it/primop/ppmac/ppmacdoc/staart/staartmacatt.htm

mi ricordo di aver visto nel passato piu' di qualche sentenza della corte di cassazione che si era espressa sull'argomento macchine
non disponendo al momento di una raccolta giurisprudenziale cospicua in materia spero che qualcuno possa pero' darti ancora una mano a riguardo ... la discussione che si puo' aprire e' molto interessante

io per intanto ti riporto questa sentenza qua sotto

ciao e buona domenica

sandro


1.1 Il fatto In provincia di Udine un operaio riporta lesioni alle mani (giudicate guaribili in più di quaranta giorni), utilizzando una pressa non conforme alle disposizione del DPR 547/55. Il pubblico ministero cita in giudizio per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) le seguenti persone: - legale rappresentante dell’azienda che ha costruito la pressa; - legale rappresentante dell’azienda che ha venduto la pressa; - datore di lavoro della vittima.

1.2 La Pretura e la Corte di Appello
Il Pretore di Udine (sentenza del 23/5/88) condanna tutti gli imputati, ai sensi dell’art. 590 c.p.
Il costruttore ed il venditore della macchina presentano ricorso presso la Corte di Appello di Trieste, che conferma la sentenza del Pretore (1/12/94).

1.3 La Corte di Cassazione
Il costruttore della macchina ricorre per Cassazione, contro la sentenza della Corte di Appello, adducendo i seguenti motivi:

1. la responsabilità del costruttore (venditore) di una macchina non conforme alla normativa antinfortunistica cessa nel momento in cui la macchina viene consegnata al datore di lavoro (che ha l’obbligo di applicare i prescritti dispositivi di sicurezza, se mancanti);
2. sul libretto di istruzioni della macchina era presente una specifica “delega”, con la quale il costruttore affidava al datore di lavoro il compito di installare i presidi antinfortunistici previsti dal DPR 547/55;
3. la macchina poteva essere adibita a molteplici usi e pertanto non sarebbe stato facile, per il costruttore, individuare le protezioni atte a renderla sicura per qualunque modalità di utilizzo.

La Cassazione (sentenza del 20/10/95) respinge il ricorso e conferma la condanna, sulla base delle seguenti considerazioni:

1. l’uso, da parte del datore di lavoro, di una macchina non conforme alla normativa antinfortunistica, non esonera il costruttore (ed il venditore) dalle responsabilità connesse con un infortunio sulla macchina;
2. il datore di lavoro ha l’obbligo di installare i dispositivi di protezione sulle macchine che ne siano carenti, ma tale obbligo si cumula e non esclude quello (rigorosamente affermato dall’articolo 7 del DPR 547/55) di non costruire macchine non conformi al decreto stesso; quest’ultimo obbligo non può certo essere aggirato mediante “deleghe” inserite nel libretto di istruzioni della macchina;
3. il fatto che la macchina sia adibita a molteplici usi, non esonera il costruttore dall’obbligo di munirla degli accorgimenti previsti dalla legge, per ogni tipo di lavoro a cui può essere adibita.

2. Sentenza per esteso

In nome del popolo italiano la Corte Suprema di Cassazione - sezione IV penale - ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da Rossi avverso la sentenza - 1-12-1994 n. 716 della Corte d’Appello di Trieste.

Fatto - Diritto
Bianchi e Rossi sono stati chiamati a rispondere di questi reati:

artt. 113 c.p., 7 e 390 D.P.R: n. 547 del 1955, perché, in cooperazione colposa tra loro, il Bianchi in qualità di presidente e legale rappresentante della Alfa spa, società costruttrice della pressa piegatrice modello xxx, e il Rossi in qualità di amm.re unico e legale rappresentante della Beta spa, società che commercializzava la predetta macchina, rispettivamente costruivano e vendevano alla Gamma snc in data 1.6.1978, la pressa piegatrice sopra descritta, non rispondente alle norme di sicurezza perché sprovvista di ripari e dispositivi atti ad evitare che le mani del lavoratore venissero offese dal punzone o da altri organi lavoratori;
artt. 113 e 590, 3 comma, c.p., perché, in cooperazione colposa tra loro, nelle qualità indicate nel capo d’imputazione precedente, per colpa e per violazione della norma antinfortunistica sopra indicata, cagionavano a un lavoratore della s.n.c. Gamma, che, lavorando alla pressa si infortunava, lesioni colpose alla mano sinistra, con malattia superiore ai 40 gg. ed indebolimento permanente dell’organo della prensione.
Il Pretore di Udine, con sentenza del 16.3.1994, ha prosciolto gli imputati dalla contravvenzione perché estinta per amnistia e li ha dichiarati invece colpevoli del reato loro ascritto, condannandoli, con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, a pena ritenuta di giustizia.
Su appello del Bianchi e del Rossi, la Corte di Trieste ha, con la sentenza indicata in epigrafe, confermato quella del Pretore.

Il fatto, nei suoi estremi essenziali, risulta dal capo di imputazione. La Corte di merito, in particolare, osserva: “Il fatto che la macchina in esame fosse adibita a molteplici usi non esime né il fabbricante né il costruttore dall’obbligo di munire tale macchina di tutti gli accorgimenti previsti dalla legge per ogni tipo di lavoro che la stessa è in grado di eseguire di volta in volta”. “Il richiamato art. 115 del DPR 547-55, del resto, non menziona alcun motivo di esenzione dagli obbligo previsti dalla legge”. E ancora: “Non corrisponde al vero ... che la delega all’utilizzatore della macchina di munire la stessa dei necessari ripari assolvesse da ogni obbligo il venditore, stabilendosi, invece, un nuovo obbligo a carico del primo, permanendo, però, quello preesistente, in capo al secondo”.
Ricorre adesso per cassazione il (solo) Rossi. Egli denuncia, con un primo motivo di impugnazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale (sostiene che la responsabilità del costruttore o venditore o installatore di macchine operatrici, non in regola con le norme di prevenzione degli infortuni, viene a cessare nel momento in cui le macchine sono messe a disposizione del datore di lavoro e che il datore subentra nell’obbligo di applicare i prescritti dispositivi di sicurezza).

Con un secondo motivo, poi, denuncia erronea valutazione delle prove, sostenendo che è perfettamente normale, in capo all’utilizzatore, di dover provvedere ad applicare i dispositivi di sicurezza e che in effetti come risulta dalla sentenza di primo grado, ciò avvenne, per la macchina de qua, successivamente al sinistro (si sottolinea anche che come risulta dal libretto di istruzioni della macchina vi era una delega da parte della ditta costruttrice al datore di lavoro per l’installazione dei presidi antinfortunistici di cui al DPR n. 547 del 1955).

Il ricorso è però infondato. Il primo motivo d’impugnazione, invero, non tiene conto del fatto che, superando precedenti contrasti giurisprudenziali, questa Suprema Corte, con un insegnamento da cui questo collegio non ha motivo per discostarsi, ha stabilito che l’utilizzazione di una macchina o di un impianto non conforme alla normativa antinfortunistica, da parte dell’imprenditore, non fa venir meno il rapporto di causalità fra l’infortunio e la condotta di chi ha costruito, venduto o ceduto la macchina o realizzato l’impianto, giacché la messa in funzione della macchina o dell’impianto medesimo da parte dell’imprenditore, senza ovviare alla carenza, costituisce una causa sopravvenuta che non può rientrare tra quelle che, per lo art. 41, 2 comma, c.p., fanno venir meno il rapporto tra la precedente causa e l’evento.

Ma pure il secondo motivo è privo di consistenza. Non vi è dubbio infatti che l’obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici, faccia carico anche agli acquirenti della macchine, i quali le mettano a disposizioni dei propri dipendenti, ma tale obbligo non esclude quello (rigorosamente affermato dal 1 comma dell’art. 7 DPR. n. 547 del 1955) di non costruire, vendere, noleggiare e concedere in uso macchine, parti di macchine ecc. che non siano rispondenti alle norme del predetto DPR (viene fatta eccezione per il contratto di locazione finanziaria; si veda il 2 comma del menzionato art. 7, aggiunto dalla legge 2.5.1983, n. 178); e il divieto posto dal 1 comma dell’art. 7 anzidetto non può certo essere superato con deleghe di carattere generale, inserite nel libretto di istruzioni dalla singola macchina.

Correttamente poi osserva la sentenza impugnata (v. sopra) che la circostanza che una macchina sia adibita a molteplici usi non esonera né il fabbricante né il costruttore dall’obbligo di munirla di tutti gli accorgimenti previsti dalla legge per ogni tipo di lavoro che la medesima è in grado di eseguire di volta in volta. In definitiva: il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente va condannato a pagare le spese processuali.
Si ritiene anche equo condannarlo a versare, alla Cassa della Ammende, la somma di un milione di lire.

P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare L. 1.000.000 (un milione) alla Cassa delle Ammende. Roma, 20 ottobre 1995. Depositata in cancelleria, 5 gennaio 1996.

 
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ursamaior

Re: Direttiva Macchine

May 23 2004, 5:24 PM 

Tu stesso nel post hai scritto:
"“Il fatto che una "Attrezzatura di Lavoro" sia una Macchina che il costruttore ha marcato CE (in quanto secondo lui rispondente ai Requisiti Essenziali di Sicurezza [RES] previsti nel Decreto Presidente Repubblica n. 459 del 24.07.1996)..."
Difatti la marcatura CE è solo una "presunzione" di conformità. Come già detto da altri, il datore di lavoro in caso di acquisto di una nuova macchina deve limitarsi a verificarne l'assenza di vizi palesi. La marcatura CE è in pratica solo la visualizzazione grafica di una conformità rilasciata dal costruttore in maniera "unilaterale"

 
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Ante / post Dir. Macchine

May 24 2004, 10:16 PM 

Ho letto con interesse la sentenza e i commenti dei partecipanti. Mi sembra di percepire una insicurezza sul modo di procedere rispetto alla valutazione dei rischi connessi con l’uso delle macchine. E’ ben chiara a tutti la necessita’ di valutare e gestire il rischio residuo connesso alle modalita’ di uso della macchina (campo non disciplinato dalla direttiva macchine) e agli impatti non facenti parte dell’analisi del costruttore.
Tuttavia, sul punto (nodale) dei rischi che gia’ il costruttore dovrebbe aver valutato (ed eliminato o gestito) non c’è chiarezza; si da’ un occhio ai vizi palesi (ma quali sono?) e quindi si ricercano macroscopiche carenze intrinseche di sicurezza (siamo lontanissimi dall’oggettivita’; cosa è vizio evidente e cosa no? Non solo; io non conosco tanto bene la direttiva macchine da mettermi a rifare l’analisi che e’ gia’ propria del costruttore su TUTTE le macchine del cliente; e anche se avessi tale ENORME competenza, il che e’ impossibile viste le innumerevoli tipologie di macchine, non ho il TEMPO e l’entita’ della commessa per valutare tutto!!!). Quindi, che fare? Navigare a vista adocchiando le macchine e sperando di scorgere difettosita’?
Infine; cio’ vale per macchine successive alla direttiva. Per macchine antecedenti dai post precedenti emerge l’impostazione del tecnico volta a fare una verifica puntuale (questa volta si) della rispondenza della macchina alla norma previgente (es. DPR 547/1955), in pratica al posto o comunque in maniera indipendente dal costruttore. La sentenza sopra postata ci dice: “Non vi e’ dubbio infatti che l’obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici, faccia carico anche agli acquirenti della macchine […]”. Ora, cio’ e’ più semplice (parola grossa) se devo rispettare solo il DPR 547/1955, ma nel caso in cui si rientri in direttiva macchine l’analisi non è fattibile (se non ricorrendo ancora ai soli precetti del DPR 547/1955). E allora, quando il DdL (o il tecnico che svolge una valutazione dei rischi 626) ha colpa in seguito ad infortunio collegato alla macchina?

Grazie a tutti!
Weareblind

 
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