scusate, sono un neo Datore di Lavoro di una piccola impresa edile ( 3 dipendenti) e vorrei un'informazione finalmente chiara su alcuni punti della 626 visto che sono stato assalito da tanti consulenti che mi dicono cose diverse sul da farsi.
In particolare vorrei sapere:
1) chi posso nominare RSPP e a chi lo devo comunicare
2) Devo nominare un medico competente?
3 La nomina del medico competente deve avvenire obbligatoriamente in modo formale e devo anche essere in possesso della sua accettazione formale?
4) Come deve avvenire la designazione degli addetti alle emergenze?
5) chi deve redigere la valutazione dei rischi?
6) chi può eseguire la formazione degli operai?
grazie
1) chi posso nominare RSPP e a chi lo devo comunicare
Te stesso dopo aver frequentato apposito corso (occhio al nuovo 195) oppure un esterno comunicandolo preventivamente al Responsabile dei Lavoratori della Sicurezza e dovrai trasmettere all'Organo di Vigilanza territorialmente competente alcune dichiarazioni.
2) Devo nominare un medico competente?
Sì
3 La nomina del medico competente deve avvenire obbligatoriamente in modo formale e devo anche essere in possesso della sua accettazione formale?
Sì
4) Come deve avvenire la designazione degli addetti alle emergenze?
E' una figura che potresti ricoprire tu... comunque, sempre per scritto
5) chi deve redigere la valutazione dei rischi?
Tu
6) chi può eseguire la formazione degli operai?
Tu
scusa lino, forse mi sfugge qualcosa: 195 o non 195, l'art. 10 del 626 non è stato fatto salvo?
Quindi a prescindere dal 195 il corso deve durare 16 ore giusto?
Grazie per l'eventuale chiarimento
Chi può fare da RSPP
D.Lgs 626/1994
Art. 10. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I.
ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
===========================================================1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
===========================================================Quindi Lei può diventare RSPP.
In alternativa, il RSPP può essere esterno, con le qualifiche seguenti però.
Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39"
Art. 2.
2. Per lo svolgimento delle funzioni […], e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Quindi, diploma superiore e attestato relativo ai corsi; che però ancora non hanno durata e contenuti, siamo tutti in attesa. Ne segue che è bene che il RSPP lo faccia Lei (come detto da linoemilio). Infatti lo stesso D.Lgs 195/2003 art. 2 dice:
7. E' fatto salvo l'articolo 10 (del D.Lgs 626/1994, quello cioè relativo al DdL anche RSPP).
La nomina va all’ASL e ispettorato del lavoro (nel caso di RSPP = DdL non ad entrambi, ma siccome la cosa è discussa, per sicurezza inviare a tutti e due).
Il medico competente deve essere nominato con lettera firmata da DdL e medico stesso (mai a voce!) in tutti i casi previsti per legge; e il suo è uno di questi.
Corsi; lei fa bene a far parte sia della squadra antincendio sia primo soccorso; se siete in 4 e lavorate assieme io preparerei almeno un altro dipendente per entrambi i casi (e se Lei è in malattia?).
Per durata e contenuti del corso antincendio, seguire il D.M. 10/03/1998; corso da 8 ore (rischio di incendio medio), visto che lavorate in condizioni sempre differenti e su differenti clienti (io escluderei i corsi da 4 ore per rischio basso). La qualifica del docente NON è stata (purtroppo( stabilita per legge. Il mio personale consiglio è di rivolgersi alle associazioni di categoria, e richiedere persona iscritta nell’elenco 818 del Ministero (professionisti della Prevenzione Incendi). Per i corsi di primo soccorso, fa testo oggi il Decreto 388/2003; bisogna vedere in quale fascia siete (linoemilio aiutaci tu, io non ho controllato), i corsi vanno da 12 a 16 ore e devono essere tenuti da un medico. Ricordo che la nomina ad addetto di primo soccorso o antincendio va formalizzata col dipendente, e che né tali nomine né quella del medico competente vanno notificate a chicchessia.
La valutazione dei rischi la fa il DdL (supportato adeguatamente da tecnici di settore).
La formazione (oltre ai due casi sopra citati) la fa Lei, che ne sa più degli altri; o, se ci sono settori dove non si ritiene preparato, un soggetto che invece preparato è (il legislatore non ha fissato caratteristiche); ancora, senta l’associazione di categoria.
Per manfro e per il DdL nel caso in cui diventi Lui il RSPP; anche a me risulta che, essendo fatto salvo l’art. 10, 16 ore di corso (come indicato dal Decreto Ministeriale del 16/01/1997
”Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”) siano sufficienti. Ma siamo in attesa di sviluppi.
Un po’ prolisso, ma d’altra parte le domande fatte sono una specie di bigino…
Weareblind
"Vikings ships cross the sea, with cold wind and rain"
caro SC, come vedi la disponibilità e la professionalità dei professionisti (scusa il bisticcio di parole) del Forum di SicurezzaOnLine non è acqua.
In questo caso Weareblind non ha lasciato indietro neanche uno stuzzicadenti e quanto detto non può che essere confermato.
Questo Forum ci ha dato e continua a darci la possibilità di crescere professionalmente in modo esponenziale rispetto alle classiche esperienze lavorative e per ringraziare SicurezzaOnLine, ci limitiamo a sottoscrivere un irrisorio abbonamento annuale che ci consente di avere a disposizione dell'ottimo materiale in "tempo reale" (Leggi, Norme, Regolamenti, Circolari...).
Per Manfro: ineccepibile, stai dicendo giusto... i dubbi mi vengono (e in questo senso mi sono espresso) se penso agli sviluppi del 195.
e già caro Stilo.
Piuttosto mi ricordo tempo fa di un post sull'università di Chieti che elargiva attestati fin d'ora validi ai sensi del 195 (sarà poi vero?) e mi viene in mente di chiedere a tutti voi se sapete per certo di università che hanno corsi di laurea breve per tecnico della sicurezza (futuri RSPP) senza però obbligo di frequenza.
Interesserebbe anche a me saperlo, infatti mi ero iscritto al Corso triennale presso la sede distaccata dell' Università di Bologna a Imola, ma purtroppo non ho potuto continuare in quanto "perdevo" troppo tempo
Solo per segnalare a SC che può richiedere l'esecuzione del Corso di Primo Soccorso, oltre che a "centri" più o meno specializzati o ai medici, anche alla Croce Rossa Italiana, che ha tale attività tra i propri scopi istituzionali. Il vantaggio (indubbio) è che il personale docente è il top che si possa avere e i prezzi sono estremamente contenuti. Lo svantaggio, è che per piccolissimi numeri di allievi non sempre si recano presso l'Azienda (dipende dai Comitati Provinciali) e può darsi il caso che passi del tempo prima che raggiungano il numero minimo di partecipanti.
Nofer