Ho cercato sul sito ed in internet, ma non sono riuscito a trovare nulla...spero voi possiate aiutarmi.
Quest'estate vorrei assumere per 2 mesi un minorenne nelle mia impresa edile; il commercialista mi ha detto che ci sono delle dichiarazioni e dei documenti da fare. Non riesco a capire quali sono.
Ho provato a chiedere ad un consulente e mi ha detto che devo solo fare la visita dal medico competente.
Io non a chi dar retta, anche perchè è poco che mi sono messo in proprio; in più non ho il medico competente perchè siamo piccoli (5 dipendenti).
C'è qualcuno che sa dirmi a cosa si riferiva il mio commercialista?
Spero possiate aiutarmi.
Vi ringrazio molto
il medico competente lo devi nominare in funzione dei rischi specifici che valuti in azienda e non in base al numero dei lavoratori.
la normativa sulla sicurezza dei lavoratori (valutazione dei rischi, formazione, visite mediche etc.) va applicata anche solo se si ha in forza un unico dipendente.
in bocca al lupo!
Ringrazio tutti per le informazioni sul medico competente,
quello che ora devo capire è se una volta fatta la visita e ricevuto il parere del medico io devo fare altro, per esempio aggiungere qualcosa al piano operarivo per la sicurezza....non saprei...
confido ancora nel vostro aiuto
grazie
Io penso proprio di si, non dimentichi che alcune tra le lavorazioni svolte in edilizia sono vietate ai minorenni e pertnato nel POS lei deve prevedere le necessarie misure di sicurezza preventive da adottare per questa specificità
Poi è importante che venga adeguatamente formato, dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e soprattutto affiancato e seguito i primi tempi, quando l'inesperienza spinge a probabili comportamenti errati ed è maggiormente probabile un infortunio.
Luca
Disamina delle leggi principali sul lavoro minorile.
Legge ordinaria del Parlamento 977 del 17/10/1967
”Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.”
Questo è il cardine.
Legge ordinaria del Parlamento 128 del 24/04/1998
”Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997).
Art. 50. - Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega.
1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;
c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonchè l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;
d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai princìpi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.”
Gli altri articoli parlano di tutto (anche del miele… buono!!).
Decreto Legislativo 345 del 04/08/1999
“Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.”
Modifica totalmente la precedente (attua la direttiva specifica). La L 977/1967 andava abrogata a favore di un nuovo testo unico (come accade per il D.Lgs 151/2001 sulla maternità)!
Decreto Legislativo 262 del 18/08/2000
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.”
Modifica il D.Lgs 345/1999 e quindi la L 977/1967.
Circolare 11 del 17/01/2001
“Oggetto: visite sanitarie di minori e apprendisti (legge 25/55, DPR 1668/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 345/99).”
Si commenta da sé.
Legge Regionale (Lombardia) 12 del 04/08/2003
“Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica.”
Non so la provenienza dell’interlocutore, ma questa legge è molto discussa perché spoglia la ASL di una sua precipua competenza. Riporto il caso il oggetto.
“Art. 2 - Certificazioni sanitarie
1. Non sono richiesti o rilasciati da servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Lombardia i seguenti certificati sanitari:
d) il certificato di idoneita' fisica per l’assunzione di minori”
Tanto discussa da far presentare una Richiesta di incostituzionalità da parte del Presidente del Consiglio! 05/11/2003, ancora in corso.
Tra l’altro, la L 977/1967 riporta
VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA
Art. 8.
1. [...] gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
Bene; nella speranza di non aver spaventato con troppe leggi, vediamo il minore lavoratore in edilizia.
Che lavori non può fare il nostro ragazzo?
L 977/1967
ALLEGATO I
I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d..
II. Processi e lavori:
Il divieto e' riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attivita' nel suo complesso.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
Circolare n° 11 del 17/01/2001
La circolare risponde a diverse domande in merito all’argomento.
A e B: l’art. 8 della Legge 977/1967 comma 8 dispone che per gli adolescenti che lavorino in ambiti sottoposti a sorveglianza sanitaria (cioè al Titolo I Capo IV del D.Lgs. 626/1994), sia prevista a) la visita preventiva per idoneità b) le visite periodiche. Visite effettuate dal medico competente.
Per gli adolescenti che non rientrano in tale categoria invece le visite mediche preventive e successive le faceva un medico del servizio sanitario nazionale fino alla Legge Regionale n° 12 del 04/8/2003. Questa, all’art. 2 comma 1, indica che non sono rilasciati certificati di idoneità fisica per l’assunzione di minori.
Quindi oggi la situazione è questa; per i maggiorenni soggetti per legge (D.Lgs. 626/1994) a visite preventive e periodiche opera il medico competente, se non soggetti non vi sono visite.
Per i minorenni se soggetti a visita secondo il Titolo I capo IV del D.Lgs. 626/1994 opera il medico competente con visita preventiva e periodica. Se invece la mansione NON rientra in tale caso, NON si effettua visita né da parte del medico competente né da parte della ASL; rimangono gli altri medici del Servizio Sanitario Nazionale (come il medico di base).
Attenzione però; l’avvocatura dello stato ha ricorso contro la Legge Regionale ritenendola incostituzionale, quindi si dovrebbe ritornare, nel caso di minori non rientranti nella sorveglianza secondo 626, alla visita presso ASL.
Il minore appartiene ad un gruppo particolare (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 626/1994) come le lavoratrici madri, i lavoratori notturni ecc., quindi è necessario valutare i rischi lavorativi ai quali può essere esposto in questa ottica. Leggi bene il decreto di tutela dei minori (D.Lgs. n. 345/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 262/2000): se ricordo bene, la valutazione dei rischi che lo riguarda deve essere consegnata ai genitori (o a chi comunque lo tutela).
Certo che nel campo dell'edilizia non c'è più molto spazio per i minori.
Stai molto, ma molto attento! Sempre se ricordo bene, per chi impiega i minori in attività non consentite, non c'è l'alternativa tra arresto ed ammenda, ma solo l'arresto fino a sei mesi.
Buongiorno, mi trovo anche quasi io nella situazione di edil. ho assunto un minore (17 anni) per il periodo estivo e gli ho fatto fare la visita dal medico dell'asl. è risultato idoneo.
anche (come Edil) il mio commercialista mi ha detto che devo predisporre un documento (lui l'ha chiamata relazione).
quello che non ho capito è di relazione parlava e come quando dove devo predisporla.
qualcuno può aiutarmi, per favore? grazie a tutti.