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Mobbing, il Garante è dalla parte di Mirella

May 31 2004 at 12:27 AM
 

Garante per la protezione dei dati personali
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Dipartimento libertà pubbliche e sanità

Roma 17 maggio 2004

Prot. n. 20155 / 19497


Sig.a Mirella D’AMICO

Via Di Murlo 12

19123 La Spezia

Oggetto: segnalazione in merito al trattamento di dati personali della Sig.a Mirella D’AMICO.

Con riferimento alla segnalazione in oggetto, si trasmette copia del provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali.


IL DIRIGENTE

f.to (DOTT. Claudio Filippi)



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli , segretario generale;

VISTA la segnalazione con cui la Sig.a Mirella D’Amico ha lamentato una possibile violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte del Circolo sottufficiali della marina militare “ G: Agnes” di La Spezia, il quale, nell’ambito di un procedimento volto al riconoscimento della malattia professionale da questa asseritamene contratta sul luogo di lavoro, avrebbe inviato alla sede Inail di quella città tutti i certificati medici, contenenti anche la diagnosi, presentati dall’interessata nel corso del suo rapporto di lavoro;

VISTE le dichiarazioni rese il 22 gennaio 2003 dal Circolo “ G: Agnes”, a seguito di una richiesta di informazioni di questa Autorità, secondo le quali nessun certificato medico concernente l’interessata sarebbe stato mai da questo trasmesso all’Inail;

VISTI i documenti successivamente prodotti dalla segnalante e, in particolare, la nota dell’Inail di La Spezia del 24 marzo 2003, nella quale, rispondendo ad un’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dall’interessata, detta amministrazione ha dichiarato di detenere “ uno statino riepilogativo delle assenze effettuate ” dalla Sig.a D’amico “ dal 1983 al 30.4.2000 con annessi n. 65 certificati medici ”;

VISTA la nota n. 5734 dell’8 aprile 2003 con cui questa Autorità ha chiesto all’Inail di La Spezia di fornire maggiori elementi in merito e copia dell’incartamento ricevuto dal predetto Circolo;

ESAMINATA la documentazione trasmessa il 28 aprile 2003 dall’Inail a seguito di tale richiesta e, in particolare, i numerosi certificati medici corredati di diagnosi e lo statino riepilogativo delle assenze e delle patologie sofferte dalla segnalante;

RILEVATO che tale documentazione reca il timbro di “ copia conforme all’originale ” del Circolo “ G. Agnes” di La Spezia;

VISTO quanto affermato dall’Inail di La Spezia nella predetta nota di risposta alla citata richiesta di informazioni di questa Autorità e rilevato, in particolare, che detta documentazione sarebbe stata inviata - in busta chiusa – dal Circolo “G. Agnes”, in luogo della denuncia di malattia professionale relativa alla Sig.a D’Amico, richiesta ai sensi dell’art.53 d.P.R. n. 1124/1965;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 53 del d. P.R. n. 1124/1965, la denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’istituto assicuratore, unitamente al certificato medico contenente, tra l’altro, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore;

RILEVATO che il Circolo “G. Agnes” di La Spezia, nonostante quanto esplicitamente richiesto dall’Inail, avrebbe inviato a quest’ultimo non la denuncia di malattia professionale di cui all’art.53 del d.P.R. n. 1124/1965, bensì tutti i certificati medici presentati dall’interessata nel corso del rapporto di lavoro, relativi al periodo dal 1985 al 2000;

CONSIDERATO che detti certificati si riferiscono in buona parte a temporanei malesseri (es. “stato febbrile” o “ faringite”) o a patologie (“appendicectomia”, “trauma contusivi”, “trattamento odontoiatrico”) non collegate a quella denunciata come malattia professionale dall’interessata;

RILEVATO che la trasmissione di detti certificati medici da parte del datore di lavoro all’Inail non risulta prevista da alcuna disposizione normativa e contrasta con i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento previsti dall’art. 9 della legge n. 675/1996 vigente all’epoca dei fatti (ora recepito nell’art. 11 del d.lg. n. 196/2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004);

CONSIDERATO quindi che all’istituto assicuratore doveva pervenire unicamente la denuncia di malattia professionale corredata dal certificato del medico competente, così come previsto dall’art. 53 del d.P.R. n. 1124/1965, e non invece tutta la documentazione medica prodotta dall’interessata nel corso del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che la detenzione della certificazione medica contenete anche la diagnosi da parte del suddetto Circolo non risulta altresì, allo stato, conforme al quadro normativo (cfr. art.2 del d.l. 30 dicembre 11979, n. 633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo modificato dall’art. 15 delle legge 23 aprile 1981, n. 155) che non prevede più l’obbligo dell’invio al datore di lavoro di documentazione contenente anche l’indicazione della diagnosi concernente l’assenza per malattia del lavoratore, non risultando dagli atti e dai primi accertamenti svolti altra disposizione speciale che disponga diversamente per i dipendenti della predetta amministrazione;

RILEVATO che il trattamento, da parte del suddetto Circolo, dei dati idonei a rilevare lo stato di salute della Sig.a D’Amico ricavabili dalla diagnosi contenuta nei predetti certificati non risulta conforme alla citata normativa e che, conseguentemente, anche la loro comunicazione all’Inail non risulta lecita;

RILEVATO che il lavoratore assente per malattia (cfr. art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo modificato dall’art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155), è tenuto a presentare al datore di lavoro esclusivamente l’attestazione della prognosi e che, pertanto, anche nel caso in cui produca il certificato di diagnosi anche al datore di lavoro, quest’ultimo non può lecitamente trattare tali informazioni idonee a rilevare lo stato di salute del lavoratore ma deve, anzi, adoperarsi anche verso i lavoratori interessati ed i medici per gli opportuni accorgimenti;

PRESO ATTO che l’Inail di La Spezia, nella già citata nota di risposta alla richiesta di informazioni di questa Autorità, ha invece ritenuto a suo avviso indispensabile “ la documentazione inviata dall’amministrazione MM.MM. ed i certificati prodotti in copia dalla stessa…per la formulazione di un giudizio valutativo circa l’effettiva esistenza della denunciata malattia professionale ”;

RILEVATO, tuttavia, che i dati idonei a rilevare lo stato di salute della Sig.a D’Amico non risultano allo stato acquisiti e ulteriormente trattati dall’Inail in presenza di idoneo presupposto normativo;

VISTO l’art. 9 della legge n. 675/1996 vigente all’epoca dei fatti (ora riprodotto nell’art. 11 del d.lg. n. 196/2003), il quale prevede che i dati personali siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

VISTO l’art. 11, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 il quale prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati;

VISTO che ai sensi dell’art. 22, comma 3 e 3-bis, della legge n. 675/1996 vigente all’epoca dei fatti (v. ora art. 20 del d.lg. n. 196/2003), il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici è ammesso solo se previsto da espresse disposizioni di legge e di regolamento;

VISTO l’art. 3 del d.lg. n. 135/1999 vigente all’epoca dei fatti (v. ora art. 22 del d.lg. n. 196/2003) il quale prevede, fra l’altro, che i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

RITENUTO, pertanto, che i medesimi dati non possono essere tenuti in considerazione dall’Inail, al fine di formulare eventuali giudizi sulla richiesta di riconoscimento della malattia professionale presentata dalla Sig.ra D’Amico;

RITENUTA la necessità di avviare ulteriori accertamenti ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del d.lg. n.196/2003 sulla liceità e sulla correttezza del trattamento svolto dal circolo sottufficiali “G. Agnes” con particolare riguardo alle finalità, alle modalità, all’utilizzo ed alla loro comunicazione a terzi ed a soggetti pubblici, nonché alla loro conservazione e distruzione, anche in relazione ai principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza sopra richiamati;

RITENUTO che in considerazione della particolare natura dei dati trattati e degli effetti che tale trattamento può determinare, vi è inoltre il concreto rischio di un pregiudizio rilevante, oltre che per la Sig.a Mirella D’Amico, per ogni lavoratore i cui dati idonei a rilevare lo stato di salute siano ricavabili dall’indicazione della diagnosi contenuta nei certificati recapitati o trasmessi dagli stessi, a qualunque titolo, al predetto Circolo;

RITENUTA, pertanto, ai sensi dell’art. 154, comma l, lett. d), del d.lg. n. 196/2003 la necessità di vietare all’Inail di La Spezia di trattare i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute della Sig.a Mirella D’AMICO che si riferiscono a patologie non collegate a quella denunciata come malattia professionale ricavabili dall’indicazione della diagnosi contenuta nelle certificazioni e nel prospetto riepilogativo trasmessi dal Circolo sottufficiali “ G. Agnes”, riservandosi di adottare un ulteriore eventuale provvedimento di divieto all’esito dell’accertamento della liceità del trattamento svolto dal Circolo sottufficiali “G. Agnes” per il quale viene disposto il blocco;

RITENUTA la necessità di disporre il blocco dei predetti dati personali idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati trattati dal Circolo sottufficiali “ G. Agnes”;

CONSIDERATO, inoltre, che il suddetto Circolo ha affermato, nelle note inviate a questa Autorità, di non aver mai trasmesso all’Inail di La Spezia alcun certificato medico presentato o riferito all’interessata e constatato, invece, che detta trasmissione risulta allo stato essere avvenuta;

VISTO l’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ( v. ora art. 168 del d.lg n. 196/2003) concernente il reato di falsità nelle dichiarazioni rese al Garante e ritenuta pertanto la necessità di dare comunicazione all’autorità giudiziaria per le valutazioni e gli approfondimenti di competenza al riguardo;

VISTA la documentazione in atti;

Sulla base dell’esame preliminare svoltosi nella riunione del 10 dicembre 2003;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il Prof. Giuseppe Santaniello;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi dell’art. 154, comma l, lett. d), del d.lg. n. 196/2003, vieta all’Inail di La Spezia:

1) di trattare i dati personali, idonei anche a rilevare lo stato di salute della Sig.ra Mirella D’Amico che si riferiscono a situazioni di salute e a patologie non collegate a quelle denunciate come malattia professionale ricavabili dall’indicazione della diagnosi contenuta nelle certificazioni e nel prospetto riepilogativo trasmessi dal Circolo sottufficiali “ G. Agnes”; si riserva, inoltre, di adottare un ulteriore eventuale provvedimento di divieto all’esito dell’accertamento della liceità del trattamento per il quale è stato adottato il blocco di cui alla lett. b);

2) conseguentemente, di tener conto dei medesimi dati ai fini della valutazione della richiesta di riconoscimento della malattia professionale da questa presentata;

b) ai sensi dell’art. 154, comma l, lett. d), del d.lg. n. 196/2003, dispone, nei confronti del Circolo Sottufficiali “ G.Agnes” di La Spezia, il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori ricavabili dall’indicazione della diagnosi contenuta nei certificati relativi ai lavoratori che li hanno recapitati o trasmessi al Circolo stesso a qualunque titolo;

c) ai sensi dell’art. 154, comma l, lett. c), del d.lg. n. 196/2003 segnala al Circolo Sottufficiali “G. Agnes” di La Spezia la necessità di adottare i necessari accorgimenti per oscurare nelle certificazioni sanitarie le diagnosi già apposte relativamente alla Sig.a Mirella D’Amico, nonché nei certificati di diagnosi relativi ai lavoratori interessati al blocco di cui alla lett. b);

d) ai sensi dell’art. 154, comma l, lett. i), del d.lg. n. 196/2003dispone l’invio di copia della presente decisione alla competente Procura della repubblica per quanto di competenza.

Roma, 15 aprile 2004

IL PRESIDENTE

F.to RODOTA’


IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SANTANIELLO F.to BUTTARELLI

La presente copia è conforme all’originale

Roma 17 maggio 2004

Il Servizio di Segreteria del Collegio

f.to Il Dirigente

 
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AuthorReply
Onesto

Auguri

May 31 2004, 9:45 AM 

Beh, non solo il Garante e' dalla parte di tua moglie ma anch'io naturalmente e penso anche tutti gli altri che hanno seguito nel corso degli anni la vergognosa storia in cui si è trovata coinvolta.

Auguri ancora (ve li strameritate) per la vostra battaglia di civilta'.

Onesto

 
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Re: Mobbing, il Garante è dalla parte di Mirella

May 31 2004, 6:52 PM 

L'augurio più sentito è che questo sia solo l'inizio di una via di giustizia.
Per voi, ma anche per tutti noi.
Teneteci aggiornati!
Nofer

 
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Re: Mobbing, il Garante è dalla parte di Mirella

June 1 2004, 6:25 PM 

Auguri anche da parte mia, ne vedo abbastanza da essere pessimista, quindi certe indicazioni in controtendenza fanno piacere.

 
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linoemilio

re. mobbing

June 1 2004, 8:45 PM 

Auguri di cuore affinche quel viso così sofferto visto in televisione, si riappropri della sua sfolgorante serenità.

 
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Nunzio

Mobbing, la Marina condannata a pagare mia moglie

June 23 2004, 7:26 PM 

La Nazione del 23 Giugno 2004 di Corrado Ricci e Massimo Guerra

GIUSTIZIA una << SENTENZA PROVVISORIA>>

Mobbing, la Marina condannata a pagare l’ex economa del Circolo

- Il Giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto di Mirella D’AMICO ad ottenere un anticipo di 57 mila euro del risarcimento per poter fronteggiare le spese mediche e legali per il braccio di ferro con ministero.

La Spezia - Svolta clamorosa nella causa per mobbing promossa dalla signora Mirella D’Amico contro l’amministrazione della Difesa per le asserite vessazioni subite dall’epoca in cui, economa del Circolo Sottufficiali di Marina, aveva denunciato pasticci nella gestione contabile.

Il giudice del lavoro Pasqualina Fortunato, pur non emettendo un verdetto finale, ha pronunciato una <<sentenza non definitiva>>

che riconosce il diritto della ricorrente ad ottenete una somma <<provvisionale>> di 57 mila euro a titolo di risarcimento. Un diritto ancorato a quanto è finora emerso dall’istruttoria che, come scrive il magistrato nella parte del provvedimento riservata alle motivazioni, ha “ acclarato che la signora D’Amico ha subito sul posto di lavoro prevaricazioni imputabili al datore di lavoro che le hanno causato un danno alla salute, con conseguente grado di invalidità permanente” la cui entità è ancora in fase di accertamento. Insomma, una sorta di anteprima della sentenza. Ad innescarla è stata una precisa istanza della signora D’Amico per l’ottenimento di un anticipo sul risarcimento capace di far fronte alle spese mediche e legali sostenute nella complessa battaglia che la contrappone all’amministrazione, spese che sfiorano la soglia della somma che ora dovrà erogarle il ministero. Una battaglia articolata su più fronti, la sua, con un’altalena di pronunciamenti della magistratura. E’ da ricordare, ad esmpio, che il gup Alessandro Ranaldi, a proposito delle ipotesi di reato di peculato contestate dal pm Maurizio Caporuscio ai vertici del Circolo Sottufficiali per fatti risalenti al 1999, aveva concluso nel senso del proscioglimento degli imputati, pur parlando di “gestione contabile approssimativa e superficiale” del circolo, con conseguenti ammanchi di denaro e di merce. Furono proprio questi “eventi” a indurre l’economa alle denunce, andando poi incontro, come ora “certifica”, la sentenza provvisoria del giudice del lavoro, a <prevaricazioni imputabili al datore di lavoro>, il cosiddetto << mobbing >>, appunto.

Attorno all’economa venne, infatti, fatta terra bruciata, fino al licenziamento ( anche questo oggetto di ricorso davanti ai giudici).

Quella promossa dalla signora D’Amico è, alla Spezia, la prima causa in materia di vessazioni su un luogo di lavoro. E, se già fa notizia la sentenza non definitiva, appare destinato ancora a maggior clamore il verdetto.

Al momento i legali della ricorrente, gli avvocati Roberto Valettini e Mauro Manzi, hanno un primo riscontro della determinazione con la quale si sono prodotti nell’assistenza legale, in uno scenario che ripropone le dinamiche della storia di Davide e Golia, con la signora D’Amico che ha affrontato il “gigante” costituito dal Ministro della Difesa, con una grande tenacia, fino a raggiungere la ribalta televisiva nazionale, forte della sua certezza di essere nel giusto. Intanto si consola con il provvedimento emesso dal giudice del lavoro Pasqualina Fortunato che, al di la del riconoscimento dei diritti, si risolve per la ricorrente in una ricarica morale.



E intanto il garante della privacy denuncia il Circolo

La Spezia – Sulla querelle del mobbing patito dalla signora D’Amico irrompe anche il garante della privacy Stefano Rodotà.

Lo fa per sanzionare il Circolo Sottufficiali là dove questo ha diffuso all’Inail certificati medici estranei al procedimento aperto per la malattia professionale.

Il Garante ha anche inviato gli atti alla procura della repubblica in relazione ad una falsa dichiarazione resa, all’Autorità per la privacy, dai vertici del Circolo in merito all’invio dei certificati oggetto della contestazione. Certificati medici di cui ora è inibito l’uso all’Inail.

Era in base a quelli che l’istituto assicurativo aveva rigettato la domanda di rendita professionale.

Il procedimento per questa, dunque, dovrebbe riaprirsi.

La Nazione del 23 Giugno 2004

 
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