L'azienda metalmeccanica dove lavoro come operaio, e dove ho l'incarico di RLS/RSU, sta effettuando lavori di ampliamento all'interno della stessa per aumentare la capacità produttiva, in una di queste ditte appaltatrici edili sono avvenuti 2 gravi incidenti sul lavoro, un'operaio è in fin di vita l'altro ha riportato gravi lesioni, cadendo entrambi da ponteggi elevatori, ora la mia domanda è:
1) quando è responsabile l'azienda madre sulle ditte esterne che operano all'interno e per conto della stessa azienda madre?
2) il R.L.S. dell'azienda madre può intervenire su queste ditte appaltatrici per verificarne la sicurezza?
3) Il R.S.P.P. dell'azienda madre può intervenire sulla ditta per esercitare il ruolo di controllo?
4) Perchè dopo il primo grave incidente non si è proceduti a chiudere il cantiere per indagare sui fatti, visto che il giorno dopo c'è stato un altro grave incidente sullo stesso cantiere?
Quando c'è l'obbligo del sigillo da parte degli enti istituzionali?
SICURO DI UNA VOSTRA PRONTA RISPOSTA VI PORGO CORDIALI SALUTI.
Re: RESPONSABILITA AZIENDALE SULLE DITTE APPALTATRICI
June 13 2004, 8:47 PM
Gentile Roberto, quando parli di azienda madre intendi la titolare dell'appalto dei lavori, che ha poi a sua volta passato come sottocommessa parte dei lavori ad altri soggetti? O per azienda madre intendi la tua, dove operi come RLS?
Re: RESPONSABILITA AZIENDALE SULLE DITTE APPALTATRICI
June 15 2004, 8:36 AM
In attesa delle precisazioni richieste, inserisco una sintesi (non esaustiva) delle attività da espletare per gestire efficacemente quanto imposto dall'art. 7/626.
I controlli sull'attività dell'impresa esterna da parte dell'azienda committente sono più che necessari.
Accessi
·Modalità di accesso, riconoscimento e registrazione del personale che accede allo stabilimento.
·Percorsi per raggiungere il luogo di lavoro e viceversa.
·Percorsi interni per recarsi c/o gli uffici/locali dei referenti dell’azienda committente
·Percorsi per usufruire (eventualmente) dei servizi igienici, della mensa, degli spogliatoi, dei punto ristoro, ecc.
·Dimensioni, ingombri e portanze massime delle aree di transito e di lavoro assegnate all’impresa esterna.
·Punti di accesso alle aree di lavoro per macchine e attrezzature dell’impresa esterna.
·Planimetria riepilogativa dei precedenti punti.
Organizzazione logistica dell’impresa esterna
·Aree concesse dal committente per l’ubicazione di eventuali:
-uffici e servizi di cantiere (spogliatoi, wc, docce, ecc.),
-posteggio veicoli per carico e scarico materiali,
-aree deposito materiali al coperto e all’aperto,
-posteggio veicoli del proprio personale.
·Referente impresa esterna responsabile per le attività nello stabilimento dell’azienda committente
·Vincoli esistenti riguardanti le modalità e le tempistiche per l’approvvigionamento dei materiali (per evitare sovrapposizioni con attività dell’azienda committente).
·Planimetria riepilogativa dei precedenti punti.
Organizzazione interna dell’azienda committente e egstione attività
·Referente azienda committente per le attività nello stabilimento;
·Tipologia e modalità delle attività di verifica espletate dal personale dell’azienda committente sulle attività dell’impresa esterna;
·Modalità e periodicità delle riunioni di coordinamento (iniziali e periodiche)
·Modalità d’attuazione delle azioni preventive e correttive necessarie in seguito alle verifiche effettuate
Utilities
·Informazioni inerenti gli impianti esistenti (tipologia, posizione, ecc.): Elettrico, Idraulico (acqua, scarichi, ecc.), Aria compressa, ecc..
·Indicazione dei punti di consegna e modalità/procedure d’utilizzo di: Energia elettrica, Acqua, Aria compressa, ecc.
·Planimetria riepilogativa dei precedenti punti.
Aree di lavoro
·Identificazione delle aree di lavoro concesse all’impresa esterna
·Modalità di segregazione/separazione delle aree di lavoro (area azienda committente e area impresa esterna)
·Indicazione dei rischi provenienti dall’esterno dell’area di lavoro derivanti dalle attività dell’azienda committente (transito carrelli, rumore, ecc.)
·Misure preventive e protettive da adottare (a carico dell’impresa esterna);
·Misure preventive e protettive adottate dall’azienda committente;
·Misure preventive e protettive (a carico dell’impresa esterna) per evitare l’eventuale contaminazione dell’ambiente di lavoro e/o processo produttivo interno dell’azienda committente;
·Planimetria riepilogativa dei precedenti punti.
Sostanze e materiali pericolosi
·Norme per l’utilizzo, lo stoccaggio e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi (bombole per ossitaglio, solventi per sgrassaggio, olii lubrificanti, ecc.) introdotte nello stabilimento dall’impresa esterna.
Gestione dell’emergenza
·Indicazione e modalità d’utilizzo dei sistemi e dei dispositivi antincendio presenti nell’area di lavoro assegnata all’impresa esterna;
·Procedure da seguire in caso d’emergenza con l’indicazione dei percorsi e delle uscite da utilizzare;
·Nominativi del personale addetto alla squadra d’emergenza dell’azienda committente e loro reperibilità/identificazione;
·Indicazione dei punti di primo soccorso presenti nell’area di lavoro e modalità per usufruirne;
·Planimetria riepilogativa dei precedenti punti.
Buongiorno a tutti.
In merito all'argomento volevo solo esprimere il muio parere.
Ritengo infatti che "la ditta madre" non è tenuta (in generale) a valutare i rischi propri delle lavorazioni del subappaltatore. Non è cioè tenuta ad esercitare azioni di controllo sulle lavorazioni che non creano interferenze con altre attività. (art 7 ultimo comma)
Se la ditta che deve fare l'ampliamento ha (ad esempio) un area delimitata con una recinzione all'interno della quale opera in totale autonomia e senza rischi di interferenza tra le due attività (dopo aver verificato tutto quanto detto da Lino) la ditta stessa si assume tutte le responsabilità degli incidenti che dentro quell'area accadono.
E' chiaro che questo è un concetto generale a cui andrebbero fatti molti distinquo.
A partire dalla concreta applicazione del D.Lgs 494 secondo cui ci sia
- idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice
- chiarezza ed efficacia del progetto delle opere da realizzare
- controllo del committente sull'operato delle imprese esecutrici.
- ecc.
Sarebbe interessante conoscere le azioni intraprese dal committente al seguito di un primo grave incidente in cantiere.
Ho visto parecchie sentenze che decretano per il committente appaltante non si libera degli obblighi di verifica del rispetto delle norme antinfortunistiche anche nel caso abbia sottoscritto un contratto valido.
(Esempio: se ho dato appalto di fare le pulizie ai vetri della mia azienda, non devo disnteressarmi se vedo delle persone abbarbicate ai davanzali del 4 piano, anche se lo fanno alle 6 di mattina quando non sono presenti in azienda i miei dipendenti).
Naturalmente la verifica e supervisione non deve sfociare nell'ingerenza perchè altrimenti cadono i presupposti stessi dell'appalto (alla cui definizione vi rimando, consultando CC) e si potrebbe, estremizzando, configurare un rapporto di lavoro atipico (fornitura di manodopera).
(PER AZIENDA MADRE INTENDO L'AZIENDA DOVE LAVORO,
MA QUELLO CHE ANCORA NON CAPISCO, E IL PERCHE NON SI METTANO I SIGILLI AL CANTIERE DI FRONTE AI DUE GRAVI INCIDENTI, DOVE PURTROPPO IL PRIMO DI QUESTI HA CAUSATO LA MORTE DEL LAVORATORE, IL SECONDO E AVVENUTO SOTTO GLI OCCHI DELL'ISPETTORE DELLA ASL, CHE PER FORTUNA NON HA CAUSATO DANNI GRAVI, E, INCREDIBILE MA VERO ALCUNI GIORNI DOPO è MORTO UN ALTRO LAVORATORE PER CAUSE, DICONO, DI NATURA FISICA (ICTUS),ORA MI DOMANDO PERCHE' NON SI CHIUDA IL CANTIERE PER ACCERTARE, NON SOLO LE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE, MA ANCHE SE I LAVORATORI CHE OPERANO IN QUESTA DITTA SIANO STATI FORMATI ED INFORMATI DEI RISCHI, TUTTO QUESTO AVREBBE PORTATO ALLA CHIUSURA DEL CANTIERE PER ALMENO UN GIORNO PER GLI ACCERTAMENTI DA FARE, INVECE I LAVORI SONO CONTINUATI ININTERROTTAMENTE.
LA TERRIBILE VERITA'SECONDO IL MIO PARERE, E CHE, SE IL CANTIERE INCRIMINATO NON FOSSE STATO COSI' IMPORTANTE COME LO è QUESTO, PER GLI ENORMI INVESTIMENTI FATTI PER CONCLUDERE I LAVORI NEI TEMPI STABILITI, TUTTO QUESTO NON SAREBBE ACCADUTO.