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rilascio attestato

June 17 2004 at 10:07 AM
 

Ciao a tutti,
sono l'assistente del RSPP e in questi giorni ci è pervenuta la richiesta da un ex dipendente di avere copia del suo attestato per la guida del carrello elevatore.
Il DL non vuole assolutamente consegnarglielo in quanto tale corso è stato fatto dal ns. personale sotto la supervisione della ditta fornitrice di carrelli elevatori e quindi lo considera un documento interno (in effetti non è stato rilasciato dalla ditta fornitrice) ma dalla ns.
Io ritengo che l'ex dipendente abbia ragione, ma non ho trovato disposizioni di legge o sentenze che implichino l'obbligo di rilascio dell'attestato da parte del DL.
Potete aiutarmi?

 
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MIK

attestati

June 18 2004, 2:19 PM 

allo stato attuale ha ragione il DL.
Infatti non trattandosi di una patente di guida rilasciata da organi dello stato o riconosciuti (ad eccezione di provincie autonome di Trento e Bolzano), l'attestato è appunto un attestato: attesta la avvenuta formazione che è un obbligo del DL. Il DL coscienzioso farebbe bene per tanto a non tenere buoni questi attestati rilasciati da altri, se vuole evitare guai. In caso di infortunio infatti non potrebbe dimostrare di avere adempituo all'obbligo dell'art. 22.

In futuro (vedi linee guida confindustria e confsindacali di Pesaro Urbino in materia di formazione) il Lav avrà diritto a ricevere gli attestati, fermo restando quanto detto sopra in merito alla loro validità.

 
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Marzio

Re: rilascio attestato

June 18 2004, 2:49 PM 

Per legge il DDL di lavoro non è tenuto a rilasciare nulla. Mi pare però molto poco "moderno" rifiutare la copia di un attestato di formazione ad un dipendente; in fondo fa parte del curriculum del dipendente l'aver partecipato a quel corso di formazione. Probabilmente sotto c'è quanche ripicchetta tra ddl e lavoratore...

Ciao

Marzio

 
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Del Maschio Luca

documento personale

June 21 2004, 11:41 AM 

Non condivido la vostra posizione, ogni attestato di ogni corso di formazione è un documento personale, pertanto va consegnato al lavoratore, tanto quanto i documenti di sorveglianza sanitaria che vanno consegnati al lavoratore in caso di dimissioni o trasferimenti.
Al D.d.l. va inviata copia di tutto per dimostrare di avere eseguito la formazione ed informazione di cui art.21-22, nonchè le firme di presenza e di partecipazione al corso.
Ho sempre fatto così e non ho mai avuto problemi con gli organi di vigilanza.
Il lavoratore in questione ha tutto il diritto di avere l'attestato di un suo corso di formazione, ci mancherebbe.
Luca

 
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Alan

Re: documento personale

June 21 2004, 12:22 PM 

Io credo che abbia ragione il DL, in quanto per lo meno nelle ditte che io seguo, si sottolinea che il corso per i carrellisti, in particolar modo la pratica, ha senso SOLO se effettuata all'interno del proprio luogo di lavoro, (piazzale, magazzino) e con le effettive manovre (impilamento pancali, etc.). Non ha quindi molto senso conservare un attestato di addestramento fatto ad es. in ambito portuale se poi cambiando attività si va ad operare in ambito completamente diverso.

 
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Re: documento personale

June 23 2004, 6:15 PM 

Io invece sono dell'idea che una buona parte del corso (a volte praticamente tutto) possa essere "rivenduta" al cambio di lavoro. Anzi, deve oggi diventare un titolo preferenziale, al pari della conoscenza della lingua o dell'informatica. Certo si deve tener conto del cambio di posto (nuova ditta - nuovi pericoli), ma se da un'autofficina passo ad un'altra, la zuppa è la stessa.

 
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