comunicazione ASL e Dir.Prov.le Lavoro ai sensi art.10/626
June 17 2004 at 4:44 PM
Avevo già intavolato nel Forum, tempo fa, la questione della sanzionabilità o meno delle comunicazioni da inviare ai sensi dell'art.10/626 agli organi competenti, fatte in ritardo.
Ero e sono in disaccordo con le USL del Piemonte che ragionano in questo modo:
- devi fare la valutazione del rischio e la formazione entro 90 giorni dall'inizio attività o dal momento di assunzione del primo dipendente, ai sensi del 96 bis
- devi inviare la comunicazione ai sensi dell'art. 10
- ergo mi devi inviare la lettera entro 90 giorni.
Le nostre USL sono, a dire il vero, un poco di manica larga, nel senso che se la lettera è stata inviata entro un anno o un anno e mezzo dall'inizio attività o dalla prima assunzione, la considerano regolare; se il tempo trascorso è maggiore, sanzionano.
Dal canto mio, sostenevo e sostengo che l'art. 10 non riporta un termine entro il quale bisogna fare la comunicazione, per cui se qualche ditta invia una lettera in ritardo non dovrebbe essere sanzionata: questo caso è per me abbastanza frequente poichè molte piccole ditte non si sono mai messe in regola con la 626 e solo ora, dopo svariati avvertimenti da parte del nostro studio, iniziano a capire che è un passo importante a cui tutti si dovrebbero adeguare.
Ad esempio, hanno frequentato il corso di RSPP adesso, magari dopo anni, e allegando alla comunicazione la copia dell'attestato si evince chiaramente la data di frequentazione che, confrontata con la data di inizio attività, corrisponde ad una bella AUTODENUNCIA!
Ora, lo sportello regionale ha dato una definitiva risposta ad un mio quesito specifico:
- Se invio la comunicazione ora, e sono in ritardo, mi sanzionano.
- Se non la invio e fanno un sopralluogo nella ditta, non trovando la prova dell'invio, sanzionano.
Ma il bello è che non fanno una sanzione amministrativa bensì penale:
- nel caso di ricevimento della comunicazione in ritardo (da cui si evince che ha ottemperato in ritardo, ad esempio, al corso di cui al comma 2) dell'art. 10, emettono un verbale di prescrizione con reato a condotta esaurita, con sanzione penale che si prescrive con il pagamento entro 30 gg. di € 645,50 (1/4 del massimo).
- nel caso di non comunicazione e di sopralluogo emetteranno un verbale di prescrizione con richiesta di ottemperare entro 30 giorni alla comunicazione ma il risultato sarà il medesimo.
In conclusione, mi domando se l'intento dell'USL è proprio, come mi dicono i funzionari, quello di incoraggiare le ditte a mettersi in regola con la 626!!!!
Attenti quindi a queste benedette comunicazioni!
Dal canto mio proporrò ai clienti di non inviare la lettera per procastinare il più tardi possibile una eventuale sanzione, poichè non è possibile che un consulente si attivi affinchè le ditte regolarizzino la loro posizione, le convinca della necessità di essere a posto ed inizi gli adempimenti con una bella sanzione!
Re: comunicazione ASL e Dir.Prov.le Lavoro ai sensi art.10/626
June 17 2004, 6:42 PM
Scusate la mia ignoranza, ma una sanzione si commina solo se si viola un articolo, appunto, sanzionato. Non si possono inventare a proprio piacimento sanzioni. Nè devono essere libere le ASL o altri enti di farsi leggi a proprio uso e consumo. O no?
Re: comunicazione ASL e Dir.Prov.le Lavoro ai sensi art.10/626
June 17 2004, 10:55 PM
Proprio per lo spirito di incoraggiare l'implemento della sicurezza in azienda a me hanno riferito (personalmente non l'ho letta) di una circolare che consigliava gli Enti preposti al controllo di non sanzionare in modo retroattivo situazioni sanate. Nella mia zona effettivamente non ho mai sentito parlare di una multa retroattiva.
Saluti
A volte la soluzione dei problemi è più semplice di quanto si pensi. Voglio dire che il comma 2 dell'art. 10 è sanzionato dall'art. 89 c.2 lett.b. E allora vediamo che cosa sanziona: la MANCATA trasmissione all'organo di vigilanza della documentazione prevista.
Delle due l'una: o l'azienda non ha inviato tale documentazione, ed è sanzionabile, oppure l'ha inviata. In questo secondo caso, non mi pare possa essere sanzionabile, proprio perchè manca il presupposto della sanzionabilità in quanto la documentazione è effettivamente stata inviata. Insomma, se l'ASL riceve il 18 giugno una comunicazione art. 10 come fa a sanzionare l'azienda il giorno stesso (o successivamente) perchè NON ha inviato la notifica?
Oppure il ragionamento è troppo semplice?
Saluti
Stilo
Hai in effetti ragione al 100%.
Infatti l'art. 96 bis dice che il Ddl che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art.1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art.4 comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività (oppure dalla prima assunzione).
Quindi avendo effettuato la valutazione del rischio ed avendo per esempio frequentato un corso anche dopo anni (cosa che si vede dalla comunicazione alla quale va allegata la copia dell'attestato), ma essendosi comunque messo a posto NON dovrebbe essere sanzionato.
Ma come faccio a far entrare questo concetto nella testa dei funzionari dell'USL?
Paolo
Re: comunicazione ASL e Dir.Prov.le Lavoro ai sensi art.10/626
June 18 2004, 1:34 PM
Stilo, ha detto bene.
Alcuni reati effettivamente hanno carattere permanente (es. mancata nomina "preventiva" degli addetti alle emergenze, manacata comunicazione all'ISPESL e all'ASL del superamento di 90 dB(A) entro 30 gg.) e pertanto, anche se ci si adegua, il reato persiste.
Ma tra questi non rientra ad esempio nè la nomina del RSPP nè la sua comunicazione all'ASL e all'Isp. dellav. ai quali,in maniera assoluta, non è possibile applicare il concetto di retroattività.
Neanche nel caso dei reati "permanenti" viene applicato questo concetto, poichè in questa tipologia di reati è il fatto che l'azione debba avvenire secondo tempi prestabiliti dalla legge a rendere impossibile un adeguamento "a posteriori" alla normativa