Sono un conduttore patentato di 2° Grado, mi trovo da poco a "gestire" piu' che condurre due caldaie a olio diatermico, vorrei con questa mail avere delle informazioni riguardo la legislazione nei confronti dei generatori in questione.
Le domande che vorrei abbiano risposta sono:
_L'articolo 41DEL D.M. 21/05/74 esonera completamente la presenza del conduttore o una figura di un responsabile patentato deve esistere in ogni caso?
_In base alla mia breve esperienza ho notato che le caldaie a olio diatermico sono considerate meno pericolose di quelle a fuoco diretto, ma su che base questo, quando in gioco (NELL'OLIO DIATERMICO ) abbiamo tre fattori,Combustibile,Vapore sotto pressione, Olio conduttore.
Spero che gli organi competenti prendano in considerazione questi fattori sia per un discorso di professionalita' verso i conduttori (ricordiamoci che non ci si improvvisa FUOCHISTI ma bisogna studiare per superare gli esami di stato GIUSTAMENTE selettivi) sia e soprattutto per un discorso di sicurezza , visto il costo di gestione inferiore,il territorio e' disseminato di caldaie gestite da personale inesperto e impreparato pericolose quanto se non di piu' delle tradizionali.
La domanda interessa, pur essendo abbastanza settoriale.
Caldaie generatrici di vapore ad olio diatermico ne ho viste un paio (l'olio viene scaldato da bruciatore a metano), quindi la conoscenza del settore è parziale e modesta.
Comunque, vediamo l'articolo citato.
Decreto Ministeriale del 21/05/1974
Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.
Art. 41. (Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco)
Per i generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco, ivi compresi quelli a riscaldamento elettrico non inseriti in circuiti nucleari, può essere concesso l'esonero da una o da tutte le seguenti prescrizioni:
1) applicazione del secondo indicatore di livello;
2) applicazione del secondo mezzo di alimentazione;
3) applicazione dell'art. 16 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, fermo restando l'obbligo dell'installazione di una valvola di sicurezza idonea a scaricare alla pressione massima di esercizio la quantità di vapore producibile al carico massimo continuo;
4) assistenza del conduttore abilitato.
Il comma 4 sembra quindi escludere la necessità di conduttore abilitato.
Il secondo commento del collega è invece di tipo qualitativo, più che una domanda. Non so dirti se le caldaie ad olio diatermico sono più o meno pericolose (o presunte tali) di altre. Però si rileva giustamente la compresenza di combustibile, olio, vapore, elevate temperature e pressioni. Il rischio c'è e non è affatto da prendere sotto gamba, la magnitudo di un potenziale incidente è elevata.
Ciao Gianni per diventare conduttore G.V. puoi scegliere due strade.Innanzitutto devi aprire un libretto di tirocinio,sucessivamente o decidi di studiare per conto tuo sostenendo dopo circa un'anno l'esame di stato o come me ti inscrivi ad un corso privato dove vieni portato per mano al conseguimento della patente.Il consiglio che posso darti e' di non prendere sotto gamba il tipo di corso infatti gli argomenti spaziano dalla fisica alla chimica prendendo in considerazione tutti gli argomenti collegati direttamente all'acqua al vapore al combustibile.Come riferimento per ottenere informazioni dettagliate rivolgiti al'spettorato del lavoro della tua zona. Ciao e buona fortuna.D.
La legge 615 del 13/07/1966 (relativa all'esercizio di impianti termici alimentati a combustibili solidi o liquidi) all'art. 16 chiede che 'il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione'.
Il D.M. 12/08/1968 è la "disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici".
Il D.P.R. 1391 del 22/12/1970 all'art. 2 tratta proprio dei patentini, di primo e secondo grado.