Dovendo nominare un nuovo rspp per una nostra unità ci siamo rivolti ad una società di consulenza che organizza anche corsi di formazione e che ci ha ben confuso le idee:
- per un addetto che non sia datore di lavoro il corso deve essere di 60 ore
- al momento però non si fanno più corsi in attesa della definizione dei contenuti
- ogni rspp è responsabile in ogni caso come il datore di lavoro e penalmente perseguibile.
Non so se mi siano sfuggite molte cose ultimamente, ma chiedo a qualcuno di illuminarmi gentilmente...mentre contatto qualcun altro.
Grazie
Avendo un po' seguito tutte le discussioni fatte sulla nomina di nuovi RSPP e sui corsi che questi devono seguire per poter essere nominati tali, penso di non sbagliare dicendo che attualmente bisogna seguire quanto indicato nel 195/03 e quindi:
- il nuovo RSPP deve aver conseguito il diploma di scuola media superiore,
- il nuovo RSPP, a meno che alla data di entrata in vigore del 195/03 non sia già stato RSPP per almeno 6 mesi, deve frequentare un corso di 16 ore. Quando verranno definiti i programmi per i corsi come indicato nel 195/03, allora il RSSP appena nominato dovrà seguire nuovamente il corso "giusto".
AAAAAARRGGHHHHHH!!!!!!!!!!!
Ma quante regole auree ti sei messo... alle spalle??????
Ci sono quasi 200 interventi sull'argomento.
Mai sentito parlare del decreto 195?
Alle volte mi prende lo sconforto.
Stilo
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita' in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997
Solo per aggiungere che il RSPP non è equiparabile nella maniera più assoluta al DdL. A meno che non abbia ricevuto delega precisa, di cui più volte abbiamo parlato.
Sono pochissime (ma a onor del vero ci sono) le sentenze contrarie.
giusto per fare onore al mio nome ho creato scompiglio e chiedo scusa.
Ho seguito tutti gli interventi sui famosi corsi fantasma, ma il punto era un altro...nelle mie intenzioni!evidentemente mal espresse
Dove è scritto che i corsi debbano durare 60 ore???
e soprattutto che ogni rspp è penalmente perseguibile anche se non in possesso di alcuna delega???
Per fare un pò di ordine, ricordo a tutti quanti avessero ancora dei dubbi sul fatto che gli RSPP di nuova nomina debbano frequentare o aver frequentato il corso di formazione ex DM 16/1/97 organizzato da enti e organismi statali o altri soggetti accreditati dalle regioni, che sull'argomento si è appositamente pronunciata la circolare 39/2003.
Visto che ci sono molti dubbi in merito mi dichiaro disponibile a qualunque chiarimento (anche se a me la situazione sembra molto chiara - giustamente stilo fa notare il numero di interventi nei precedenti post che dovrebbero aver tolto ormai ogni possibilità di errore)
ringrazio anticipatamente ursamaior se puo' darmi il conforto di una sua risposta al mio quesito che trova al link seguente perche' mi permane ancora un dubbio
caro sandro, la mia risposta secca è si, puoi tranquillamente continuare a svolgere l'incarico di RSPP senza frequentare alcun corso (fin quando ovviamente non saranno usciti i contenuti definitivi dei corsi previsti dal D.Lgs 195/2003).
Il titolo di studio (nel tuo caso, essendo stato nominato RSPP per una data antecendente di 6 mesi il 13 agosto 2003 ed essendo, a quest'ultima data, il tuo incarico ancora in corso di svolgimento) è un requisito in più che non ti sarebbe stato richiesto.
tanti auguri e buon lavoro