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Arredi per uffici e biblioteche

July 12 2004 at 5:01 PM
sandro 

Chiedo gentili lumi sugli arredi per uffici e biblioteche.

Negli interessantissimi special links sugli arredi del mese scorso

http://www.sicurezzaonline.it/links/linspe/linspeuff/linspeuff.htm

c'e' un documento relativo alle caratteristiche che devono avere gli arredi di uffici / biblioteche per quanto riguarda stabilita', corrosione, resistenza all'usura, prevenzione incendi ecc...

Nel capitolato speciale d'appalto sono riportate le caratteristiche minime richieste dall'ente appaltante e le caratteristiche offerte dalle ditte partecipanti all'appalto.

Mi volevo soffermare sulla cartatteristica di prevenzione incendi.
Prendo ad es. il dpr 418/95 sulle biblioteche (in attesa della, presumo analoga, norma tecnica di p.i. per gli uffici).

Nell'art. 3 comma 5 si prevede che ... gli altri materiali di rivestimento (oltre quelli del pavimento) e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce (i tendaggi) devono essere di classe 1; i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

Ora la mia domanda e' questa.
E' lecito chiedere che anche gli arredi (e cioe' scrivanie, scaffali, bacheche, sedie non imbottite, ecc...) oltre ai rivestimenti siano in generale di classe 1?
Se sì la classe di reazione al fuoco 1 per, ad esempio, una scrivania o un armadio si ottiene con una particolare verniciatura o bisogna ricorrere a prove specifiche di laboratorio per cerficarne la classe (con ovvi enormi costi per chi volesse fare una tale certificazione)?

E la eventuale verniciatura (omologata suppongo) avra' poi una scadenza?
Nel senso dopo poniamo i classici 5 anni dovro' riverniciare tutto per riottenere la classe di reazione al fuoco 1?

Grazie anticipate per l'eventuale aiuto.

sandro

 
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Re: Arredi per uffici e biblioteche

July 12 2004, 5:53 PM 

1) E' sempre lecito chiedere quel che si vuole al proprio fornitore (IO fornisco le specifiche); viceversa, per legge si può chiedere solo ciò che è previsto per la propria specifica area di pertinenza (cioè NIENTE per gli uffici, fino all'emanazione di un DM in fase di gestazione). Al massimo si può sventolare l'art. 4 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 626/1994 "il DdL aggiorna le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione". Il che si traduce nella necessità di sostituire arredi non classificati come reazione al fuoco con altri classificati (ed evidentemente con prestazioni superiori). Badate bene che spesso l'elemento che resiste maglio al fuoco (leggasi: brucia + tardi) sprigiona fumi MOLTO + tossici degli altri.
Mentre per arredi di biblioteche e simili, in regime di:

- Decreto Ministeriale n° 569 del 20/05/1992
"Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre."

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 418 del 30/06/1995
"Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse
storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi."

si potrà chiedere:

- per il primo caso
Art. 5. Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici. -
4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.
5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attività dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:
a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.
I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1984, n. 234).

- per il secondo caso
Art. 3 - Disposizioni di esercizio
5. Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimento e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere di classe 1 IM.

Se invece stiamo parlando di cosa un funzionario VVF possa chiedere, in linea teorica tutto. Devo ritrovare l'estremo legislativo, ma a memoria un parere di un funzionario (su un esame progetto) può essere impugnato solo davanti al TAR e (udite udite) davanti AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (NON davanti al comandante provinciale). Così mi faceva vedere uno dei docenti del corso 818.

In pratica potrà imporre qualcosa in tal senso (arredi resistenti al fuoco al di fuori di quelli strettamente prescritti) solo motivando; personalmente non mi è mai successo.

2) Non tutto è certificabile rispetto alla resistenza al fuoco. Per capirci, se voglio (per motivi commerciali) vendere il mio telefono presentando come bonus la sua resistenza al fuoco, non posso; deve infatti esistere una prova standard riconosciuta per determinare tale caratteristica, prova che esiste solo per un numero molto limitato di manufatti. Ovvero, la classe di resistenza al fuoco è una funzione non solo del materiale di cui è composto il manufatto (nel caso in cui parliamo di essi e non di un pannello, per esempio), ma di tutte le altre condizioni al contorno che descrivono il manufatto stesso. E per i telefoni tale prova standard non esiste. Tra l'altro per un armadio tale prova sarebbe distruttiva.

3) Non ho mai sentito che si possa rendere resistente al fuoco un armadio (o simili) dopo la sua produzione; in generale le vernici dette "intumescenti" (che danno però, attenzione, caratteristiche REI di resistenza, non di reazione al fuoco!!!) devono essere ripassate dopo tot anni (3-5). Infine, in alcuni casi la prova di laboratorio non serve. Se ho una sedia in marmo che faccio? Mi riferisco al:
Decreto Ministeriale del 14/01/1985
"Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al D.M. 26 giugno 1984: «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi»."
Art. 1 (l'unico)
Ai materiali di seguito elencati è attribuita la classe di reazione al fuoco 0 (zero) senza che siano sottoposti alla prova di non combustibilità [...]
- materiali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio e altri) privi di legamenti organici;
- materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti organici;
- materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.

weareblind
"born of black wind, fire and steel"

 
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sandro

Classe 1 e classe 2 ?

July 12 2004, 6:42 PM 

Ringrazio weareblind
per le risposte completissime (come al solito) che mi ha dato.

La mia domanda sulla classe 1 di reazione al fuoco discendeva tra l'altro dal fatto di aver letto nel depliant di una ditta di arredi per biblioteche la possibilita' di fornitura di materiale (mi par di ricordare una scrivania) in classe 1 mediante la verniciatura con apposita vernice a bassa porosita' (e con altre caratteristiche tecniche che ora non ricordo).

Volevo allora sapere (se mi puoi aiutare) se esiste la possibilita' in commercio di avere arredi certificati in classe 1 e che tipo di certificati bisogna eventualmente chiedere per la relativa attestazione di reazione al fuoco.

Se non esiste la classe 1 esiste pero' sicuramente la classe 2 sia per le scrivanie che per gli armadi che per le scaffalatura (come evidenziato nel capitolato prima accennato) altrimenti l'ente che l'ha stilato per gli uffici di sua pertinenza avrebbe fatto una richiesta assurda ... e invece e' il minimo che chiedono (per cui teoricamente una ditta potrebbe fornire anche arredi in classe 1).

Apprurato (anche se indirettamente) che la classe 2 esiste per i mobili piu' vari a quale vernice o a quale prova di reazione al fuoco si appelleranno le ditte che devono fornire i mobili in classe 2 per dar ragione di tale classe di reazione al fuoco?

Spero di non aver fatto troppa confusione e di essere stato chiaro ma vorrei proprio capire che tipo di documentazione, prove od omologazioni devono accompagnare i mobili certificati come reazione al fuoco (1 o 2 che sia).

Grazie ancora weare se puoi darmi una mano a venirne fuori.

ciao
sandro

 
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Re: Classe 1 e classe 2 ?

July 13 2004, 12:34 PM 

Devo rettificare una cosa sopra scritta: le vernici per rendere migliore la reazione al fuoco dei materiali (arredi) esistono. Per cui si può trattare un mobile non già classificato per reazione al fuoco (con + mani di vernice) ed ottenere un risultato. Quale? Lo si vedrà portando obbligatoriamente in un laboratorio qualificato (l'elenco lo trovi sul sito dei VVF se no mandami una mail che ne ho uno a pochi km da casa mia) perché effettui sulle parti dello stesso delle prove standard; ma ciò si può fare da POCHISSIMO tempo, precisamente dalla GURI 18/06/2004 (che oggi non riesco ad aprire perché il sito www.gazzattaufficiale.it è cotto). In sostanza si potrà provare (su un prototito) la resistenza al fuoco del pianale del tavolo, poi le gambe, e il risultato (il peggiore tra i due) fornirà la classe di reazione complessiva (se ci sono + elementi si provano tutti; già verniciati, è chiaro). Il laboratorio fornirà infine una classe complessiva, e voila'.

Ribadisco che ciò è infattibile per arredi di minore dimensione (telefoni, portaombrelli). Va bene solo x tavoli, sedie, armadi, ecc.

Tanto x completezza, il costo di una prova del genere si aggira sui 1000 euro + IVA; il costo di una pre-prova (perché magari si è molto lontani dalle prestazioni richieste e non vogliamo sfasciare tutto il mobile) è sui 400 euro + IVA.

weareblind

 
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Speriamo di riuscire a capirci q.sa ....

July 13 2004, 5:49 PM 

Saluto e ringrazio weare per le delucidazioni come sempre molto esaustive.

Proprio questo pomeriggio ho parlato anch'io con un responsabile di uno dei piu' importanti laboratori italiani che fa anche prove di reazione al fuoco e gli ho accennato della questione.

Mi ha detto anche lui di una circolare di giugno 2004 indirizzata agli ispettorati, ai comandi, a tutti i laboratori (ma naturalmente non a chi poi queste norme le deve mettere in pratica dal punto di vista progettuale) in cui si parla di classificazione di reazione al fuoco degli arredi e di omologazione degli stessi.
Devo dire che dopo 1/2 ora di discussione non e' che mi siano spariti del tutto i molti dubbi che ancora ho (ma soprattutto che mi sono venuti per i contenuti di questa 'fumosa' circolare che non ho letto ... anzi se qualcuno ha il riferimeneto web potrebbe postarlo così ne prendiamo visione tutti).

Allora mi e' stato confermato che esistono vernici che portano a classificare i mobili in classe 1 o 2.
Tali vernici (come le intumescenti) hanno pero' una durata di solito di 5 anni.
Allora se uno vuole garantire la classe nel tempo dopo 5 anni dovrebbe smontare tutti gli armadi, scrivanie, scaffalature ecc... e riverniciare altrimenti la classe di reazione al fuoco e' implicito che se ne va a quel paese!

La cosa assume i connotati dell'assurdo.

Eppure molti enti chiedono nei loro bandi di appalto classe di reazione al fuoco 1 o 2 per i mobili in fornitura.
Io ritengo sinceramente questa scelta giusta in quanto va nella direzione ad esempio dell'art. 3 comma 2 del DPR 418/95 dove si dice in sostanza che il carico di incendio '...non puo' essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo....'.

Certo e' che dopo cinque anni ci ritroviamo con una sicurezza antincendio ridotta se non riverniciamo.

Pero' c'e' un escamotage mi e' stato detto.

Sembra ci sia una norma tecnica per le prove di reazione al fuoco (del 98 o 99 ora non ricordo con esattezza) che permette di stabire che le vernici possano avere durata anche superiore e quindi garantire una classe di reazione al fuoco per molto tempo.

Come si puo' ottenere questo?
Semplice mi ha detto il tecnico.
Si sottopone il pannello di prova (che e' in MDF e quindi tra i legni piu' combustibili) ad una serie di cicli molto gravosi di riscaldamento, umidita', ecc. secondo quanto stabilito da questa norma per un periodo di 240 ore.
Si prende poi il pannello lo si vernicia e si verifica la classe di reazione al fuoco che riesce a raggiungere.
Quella classe sara' normalmente garantita per un periodo ben maggiore dei canonici 5 anni.

Perfetto dico io.
Basta che i produttori di vernici omologhino le vernici in questo modo e siamo a posto.
Il produttore che le stende sul proprio mobile riesce cosi' a garantire la classe di reaz. per 20 anni (purtroppo non mi ricordo quanto mi abbia detto possano durare le vernici testate sui pannelli cosi' condizionati pero' era un periodo ben superiore ai 5 anni).

Pero' c'e' un PERO' grande come una casa

Le prove su queste vernici le puo' fare solo il Centro Studi Esp. delle Capannelle e loro NON FANNO UN TALE TIPO DI PROVA SU PANNELLI CONDIZIONATI!!

Quindi l'unico istituto in Italia autorizzato alle prove e omologazioni sulle vernici e' quello dei VVF che pero' le 'certifica' solo per un periodo di tempo limitato non potendo fare l'estensione con l'invecchiamento 'artificiale' del pannello.

Dopo avere lasciato il mio interlocutore mi son chesto e per l'omologazione richiesta da questa circolare?

A questo ha dato chiara (come sempre) risposta weare.
Si sottopongono i singoli pezzi dell'armadio opportunamente verniciati a prove di tipo e si vede il grado di reazione che hanno singolarmente e poi da' una classe complessiva all'elemento d'arredo armadio.

OK .... ma se lo stesso e' stato verniciato con una tale vernice con scadenza siamo a punto e a capo e tra 5 anni si smonta tutto e si rivernicia altrimenti di certo non si puo' chiedere l'estensione dell'omologazione per un ulteriore periodo!!

E tenete conto che con tutte queste incertezze 'alle fondamenta' adesso i VVF cominceranno a chiedere sulla base di questa circolare che gli arredi delle attivita' soggette al CPI debbano avere una determinata classe di reazione al fuoco (ma non si sa quale non essendo precisata, mi e' stato detto, nella circolare stessa).

Mi e' venuto il mal di testa a scrivere tutta 'sta roba ma spero di essere stato chiaro e soprattutto, con il vs. aiuto, di riuscire a farmi le idee piu' precise su un tale argomento che non e' mica tanto da scherzare.

Salutoni a tutti

Onesto

 
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sandro

grazie

July 14 2004, 1:55 PM 

Ringrazio tutti anche se i dubbi permangono forti sulle modalita' di certificazione (soprattutto dopo l'intervento di Onesto).

Ci sarebbe da augurasi che intervenisse magari un funzionario dei VVF a dipanare il tutto.

Speriamo qualcuno di lor signori 'si abbassi' a darci qualche ulteriore indicazione ufficiale.

ciao
sandro

 
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