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organizzazione primo soccorso

July 23 2004 at 8:13 AM
ale 

Chiedo scusa in anticipo se risulterà che l'argomento sia stato già affrontato negli stessi termini, ma io non ho trovato niente al riguardo.

Il problema è questo: una ditta con una unità centrale di produzione e con dieci rivendite del prodotto in altrettante unità locali come può organizzare un'efficace servizio di P.S?
Considerando che nella unità centrale di produzione vi sono circa 20 addetti e nelle rivendite, diffuse su un territorio abbastanza ampio, sono presenti da 1 a 4 addetti.

Vi ringrazio anticipatamente e auguro buone vacanze a chi le farà.

 
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Mauro

secondo me...

July 23 2004, 12:17 PM 

...ogniuna di quelle e' una unita' operativa a se stante, con tutte le conseguenze

Buon lavoro
Mauro

 
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Re: organizzazione primo soccorso

July 23 2004, 12:33 PM 

Concordo con Mauro, ognuno fa testo a se.

 
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lino

Re: organizzazione primo soccorso

July 26 2004, 8:35 AM 

Bisogna parlare e fare una netta distinzione tra unità produttive e unità operative.
Le prima sono tali solo se dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Vista la tipologia di azienda, presumo che di autonomia, così come sopra definita, ce ne sia, nei fatti, ben poca.

Pertanto, immaginando che il datore di lavoro sia unico e non N creati ad hoc senza alcuna autonomia finanziaria e decisionale reale, è possibile redigere un documento di valutazione dei rischi unico per tutta l'azienda che contenga, però, al suo interno le contestualizzazioni specifiche per le varie unità diffuse sul territorio (il sito di produzione e siti di rivendita).

Quindi, l'RSPP può essere unico per tutta l'azienda ed avvalersi della collaborazione (eventuale) di ASPP nei vari siti nonchè della presenza dei soggetti designati per la gestione delle emergenze (antincendio, primo soccorso, evacuazione, ecc.).

 
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Mauro

...per quel che puo' servire...

July 26 2004, 1:47 PM 

MINISTERO SALUTE circolare 3 giugno 2004, n. Prot. DGPREV-13008/P

Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003, n. 388.



In riferimento ai quesiti posti, per quanto specificato in oggetto, da parte dello scrivente Ufficio si precisa quanto segue:

- art. 1, comma 1 - Classificazione: ai fini della classificazione della aziende, ovvero delle unità produttive, intese secondo la definizione data dal D.Lgs. n. 626/1994 come "Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale", vanno considerati tutti i lavoratori dell'azienda.

Se l'azienda o l'unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, per identificare la categoria di appartenenza, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

- art. 2, comma 5 - Obbligo di fornire pacchetto di medicazione e mezzo idoneo di comunicazione: tale obbligo riguarda l'utilizzazione di proprio personale in attività esterne alla sede aziendale o all'unità produttiva, limitatamente a prestazioni lavorative in luoghi isolati come mal collegati e/o appartati e lontani rispetto a centri abitati, secondo la comune accezione del termine.

- art. 3, comma 1 - Addetti al pronto soccorso: precisato che l'articolo 95 del D.Lgs. n. 626/1994, prevede l'esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, per il datore di lavoro che, rientrando nei casi previsti nell'allegato I, svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, elencati nell'articolo 9, solamente in prima applicazione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1996, precisato che detti compiti non ricomprendono il Pronto soccorso, si osserva che la necessità della frequenza a specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro, avvalendosi del comma 2 dell'art. 15, svolga direttamente tali funzioni sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti.

Con l'entrata in vigore del regolamento, gli obiettivi didattici ed i contenuti minimi della formazione per il primo soccorso sono stabiliti negli allegati 3 e 4 dello stesso, secondo le precisazioni del comma 5 dell'art. 3 sono ritenuti validi i corsi ultimati precedentemente.

Per quanto attiene all'obbligo di aggiornamento della formazione, con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico, non essendo previsti differimenti, lo stesso è da ritenere immediatamente vigente con l'entrata in vigore, e ovviamente da riferire alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze connesse a formazioni datate; pertanto per la ripetizione della formazione il riferimento è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato.

 
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