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Sicurezza generale dei prodotti

September 2 2004 at 6:16 PM
 

Salve a tutti,
ho un dubbio relativo al recentissimo DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 172 Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

All'articolo 2 comma 1 lett a (definizioni) viene escluso dalla definizione di prodotto e quindi dal decreto stesso per:

"...prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;..."

Secondo tale definizione, quindi, io (in senso di azienda che ha una macchina non a norma) posso vendere il mio "catorcio" fuori norma a chiunque, basta che gli comunico per iscritto che la macchina che gli vendo non è a norma.

Dall'altra parte, però, c'è l'art. 6 del D.lgs.626/94 che mi dice esattamente il contrario...

Cosa fare in queste situazioni? All'inizio ero convinto di aver perso qualcosa, e forse è vero! ...ma non ho trovato niente altro.

Grazie a tutti per la collaborazione!

 
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AuthorReply
lino

Re: Sicurezza generale dei prodotti

September 3 2004, 8:11 AM 

Bisogna leggere l'art. 1 del citato decreto relativo al campo di applicazione. Infatti ai commi 2 e 3, c'è scritto quanto segue:

2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a tutti i prodotti definiti dall'articolo 2, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

Pertanto, nel caso da Te citato, la normativa di riferimento è il DPR n° 459/1996 ed il D. Lgs. n° 626/1994.

 
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prodotti

September 3 2004, 10:15 AM 

è vero quanto detto da lino ma nell'esempio che ho fatto io la "macchina" da vendere non è definibile come prodotto dalla definizione dell'articolo 2.

grazie mille

 
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lino

Re: Sicurezza generale dei prodotti

September 3 2004, 11:57 AM 

Di cosa si tratta?

 
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macchine

September 3 2004, 1:24 PM 

diciamo che le macchine possono essere macchine utensili piuttosto vecchie che, però, a qualcuno possono andare bene magari per iniziare una nuova attività oppure sostituire una macchina ancora più vecchia.
grazie

 
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fabiop

sto con lino

September 6 2004, 2:35 PM 

penso che lino abbia ragione.

se si parla di macchine utensili, allora queste sono soggette al DPR 459/96.
se, come dici, sono vecchie e quindi ante 459/96 ricadono comunque sotto all'art. 11 comma 1 di quel DPR.
altrimenti sono senpre soggette al DLgs 626/94, laddove parla di attrezzature di lavoro.

le macchine di maxDP sono quindi ricomprese nei casi di cui al comma 3 dell'art.1 e per i rischi che possono interessare i lavoratori sono soggetti alle norme di cui sopra.

il decreto sulla sicurezza generale dei prodotti può intervenire quando queste macchine non hanno più utilità lavorativa.

il comma 3 sembra indichi che il decreto sulla sicurezza dei prodotti si applichi, contemporaneamente ai decreti di prima, per gli aspetti non normati da altri provvedimenti; ma per una attrezzatura di lavoro non riesco a vedere quali siano, questi aspetti.

ho trovato quel provvedimento catalogato sotto "tutela dei consumatori" e in un contesto non lavorativo la sua applicazione mi pare molto meno problematica e, sopratutto, non fa indietreggiare il livello di garanzie fornite aglib utilizzatori.

ciao a tutti

 
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