Art. 1 (Campo di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attivitą privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonchč nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalitą istituzionali alle attivitą degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universitą, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanitą e della funzione pubblica ...........
Chi ti risposto in quel modo forse non sapeva cosa rispondere;)
Quei due articoli sopra sono i primi due della legge 626/94, inoltre metto qui un link che potrą esserti utile..si parla di Corpo forestale dello Stato..leggi anche le note.
http://www.uilcfs.it/leggi/DM%2006-02-01.htm
Saluti
Salvatore